Art. 3 
 
                 Termini, modalita' di compilazione 
                  e di presentazione delle domande 
 
  1. Possono inoltrare domanda le imprese di  autotrasporto  di  cose
per conto di  terzi,  nonche'  le  strutture  societarie,  risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e
II-bis  del  codice  civile,  ed  iscritte  al  Registro  elettronico
nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. 
  2. Sara' possibile  presentare  istanza,  che  avra'  validita'  di
prenotazione, all'interno dei due periodi di  incentivazione  secondo
le modalita' di seguito descritte. Le liste delle  domande  pervenute
ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati  periodicamente,
saranno  raggiungibili  dalla  pagina  web   del   soggetto   gestore
all'indirizzo
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione. 
  3. All'interno del  primo  periodo  di  incentivazione  le  istanze
potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00 del  1°  ottobre
2020  e  entro  e  non  oltre  le  ore  8,00  del  16  novembre  2020
esclusivamente   attraverso   l'indirizzo   di   posta    elettronica
certificata         (PEC)         dell'impresa,         all'indirizzo
ram.investimenti2020@legalmail.it. 
  4. All'interno del secondo periodo  di  incentivazione  le  istanze
potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00  del  14  maggio
2021  e  entro  e  non  oltre  le  ore  8,00  del  30   giugno   2021
esclusivamente   attraverso   l'indirizzo   di   posta    elettronica
certificata         (PEC)         dell'impresa,         all'indirizzo
ram.investimenti2020@legalmail.it. 
  5.  Qualora  ad  esito  dell'istruttoria   sulla   rendicontazione,
l'impresa non risulti aver perfezionato  in  tutto  o  in  parte  gli
investimenti dichiarati per il primo periodo di  incentivazione,  non
potra' presentare domanda per il secondo periodo  di  incentivazione.
Qualora ad esito dell'istruttoria  sulla  rendicontazione,  l'impresa
non risulti aver perfezionato in tutto o in  parte  gli  investimenti
dichiarati   per    il    secondo    periodo    di    incentivazione,
l'amministrazione potra' tenerne conto ai fini di successive edizioni
di incentivazione. 
  6.   L'istanza   dovra'   essere   inoltrata   dall'indirizzo   PEC
dell'impresa, a pena di inammissibilita',  unitamente  alla  seguente
documentazione: 
    a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso  apposito
format informatico, in  tutte  le  sue  parti  e  firmato  con  firma
digitale dal legale rappresentante  o  procuratore  dell'impresa.  Il
modello informatico di tipo «pdf editabile» dovra' essere compilato e
salvato senza ulteriore scansione e potra' essere reperito, entro  il
21 settembre 2020, sul sito web  del  soggetto  gestore  al  seguente
indirizzo: 
      http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione. 
  Al suddetto indirizzo web sara' altresi' possibile  ottenere  tutte
le informazioni tecniche, utili  per  la  compilazione  del  suddetto
modello. 
    b) copia del documento di riconoscimento in  corso  di  validita'
del legale rappresentante o procuratore dell'impresa; 
    c) eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della
domanda tramite procuratore; 
    d)  copia  del  contratto  di  acquisizione  dei   beni   oggetto
d'incentivazione,  comprovante  quanto  dichiarato  nel  modello   di
istanza, avente  data  successiva  a  quella  di  entrata  in  vigore
del decreto  ministeriale 12  maggio  2020  n.  203   e   debitamente
sottoscritto dalle parti. Il contratto dovra' inoltre essere  firmato
con firma  digitale  dal  legale  rappresentante  o  dal  procuratore
dell'impresa  e  contenere,  nel  caso  di  acquisto  di  rimorchi  o
semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi
innovativi di cui all'articolo 3, comma  5,  lettera  a)  del decreto
ministeriale n. 203/2020. 
  Ai soli fini della formazione dell'ordine di  prenotazione  faranno
fede la data e l'ora di invio dell'istanza  inoltrata  tramite  posta
elettronica certificata (PEC). 
  7.  Il  soggetto  gestore,  pubblichera'  l'elenco  delle   domande
pervenute indipendentemente dalla regolarita' formale  e  sostanziale
delle stesse che sara' verificata  successivamente.  Per  le  domande
pervenute nel primo periodo l'elenco verra' pubblicato entro la  data
del 1° dicembre 2020 mentre per  le  domande  pervenute  nel  secondo
periodo l'elenco verra' pubblicato entro la data del 15 luglio 2021. 
  8. Per  ogni  periodo  di  incentivazione  il  link  per  l'accesso
all'elenco delle  domande  pervenute,  che  costituira'  l'ordine  di
priorita' acquisito, verra' pubblicato sul  sito  web  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto»  -
«contributi ed incentivi per l'anno 2020» e  sul  sito  del  soggetto
gestore. Tale elenco, avente mero valore di ordine  di  prenotazione,
resta valido in attesa  della  verifica  dei  requisiti  dell'impresa
istante e della documentazione allegata che avverra'  nelle  fasi  di
istruttoria della rendicontazione  e  sino  al  suo  aggiornamento  a
seguito di eventuali scorrimenti. 
  9. All'interno di  ogni  periodo  di  incentivazione  l'impresa  ha
diritto a presentare una  sola  domanda  di  accesso  agli  incentivi
contenente tutti gli investimenti anche per piu' di una  tipologia  e
puo' eventualmente annullare l'istanza precedentemente inoltrata  e/o
trasmettere, secondo le modalita' di cui  ai  commi  precedenti,  una
nuova domanda che  annulla  espressamente  l'istanza  precedentemente
inviata riportando come oggetto della PEC la  dicitura  «annullamento
istanza», con l'effetto di uno scorrimento nella graduatoria  ad  una
nuova posizione in coda.