Art. 4
Prova del perfezionamento dell'investimento
1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno
presentato domanda secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 3
(primo periodo di incentivazione) e comma 4 (secondo periodo di
incentivazione) hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento
dell'investimento e la prova che il medesimo e' stato avviato in data
successiva alla pubblicazione del decreto ministeriale n. 203/2020
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo le
modalita' di seguito descritte. La prova che l'investimento e' stato
avviato in data successiva alla pubblicazione del decreto
ministeriale n. 203/2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana costituisce un presupposto per l'ammissione all'erogazione
del contributo. La guida all'utilizzo del sistema informatico di
gestione sara' disponibile alla pagina
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione sul
sito del soggetto gestore RAM entro la data del 20 novembre 2020.
2. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita' di
cui all'art. 3, comma 3 (primo periodo di incentivazione), a
decorrere dalle ore 10,00 del 1° dicembre 2020 ed entro le ore 16,00
del 30 aprile 2021, trasmettono, utilizzando la piattaforma
informatica oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da
4 a 11 del presente decreto, la prova documentale dell'integrale
pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura
debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le
acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo
pagato per i dispositivi innovativi di cui all'art. 3, comma 5,
lettera a) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. La
piattaforma informatica sara' resa nota sul sito web
dell'amministrazione, nella pagina:
http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contribu
ti-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti e sul sito
della RAM all'indirizzo
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione. Le
credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse
all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente
dell'istanza.
3. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita' di
cui all'art. 3, comma 4 (secondo periodo di incentivazione), a
decorrere dalle ore 10,00 del 15 luglio 2021 ed entro le ore 16,00
del 15 dicembre 2021, trasmettono, utilizzando la piattaforma
informatica oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da
4 a 11 del presente decreto, la prova documentale dell'integrale
pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura
debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le
acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo
pagato per i dispositivi innovativi di cui all'art. 3, comma 5,
lettera a) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. La
piattaforma informatica sara' resa nota sul sito web
dell'amministrazione, nella sezione dedicata all'autotrasporto, nella
pagina:
http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-e
d-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti, e sul sito
della RAM all'indirizzo
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione. Le
credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse
all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente
dell'istanza.
4. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata
con prenotazione potra' considerarsi perfezionata facendo salvi gli
effetti della posizione acquisita. Decorso tale termine, le domande
che non verranno rendicontate decadranno automaticamente liberando
risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco degli istanti.
5. In ogni caso l'impresa che pur avendo presentato domanda di
accesso all'incentivo non trasmetta, secondo le modalita' di cui ai
precedenti commi 2 e 3, la documentazione richiesta in fase di
rendicontazione ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento
dell'investimento prenotato in fase di istanza, non potra' presentare
una nuova domanda nei successivi periodi di incentivazione a valere
sulle risorse di cui al decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203 e
l'amministrazione potra' tenerne conto anche nell'ambito di
successive edizioni di incentivazione.
6. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti
in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti
in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia
di documentazione amministrativa.
7. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei
beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario,
l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il pagamento dei
canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione.
La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita
alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla
societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della
ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore
della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la piena
disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale
di presa in consegna del bene medesimo. La predetta documentazione
dovra' essere trasmessa, secondo le modalita' di cui ai precedenti
commi, entro il termine previsto per la presentazione della
rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.
8. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione
dell'incentivo e' subordinata, altresi', alla dimostrazione che la
data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la
ricevuta (mod. TT 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia
fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 12 maggio
2020, n. 203 ed il termine ultimo per la presentazione della
rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. In nessun caso
saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate
all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente
reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».