Art. 4 Prova del perfezionamento dell'investimento 1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 3 (primo periodo di incentivazione) e comma 4 (secondo periodo di incentivazione) hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento e la prova che il medesimo e' stato avviato in data successiva alla pubblicazione del decreto ministeriale n. 203/2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo le modalita' di seguito descritte. La prova che l'investimento e' stato avviato in data successiva alla pubblicazione del decreto ministeriale n. 203/2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana costituisce un presupposto per l'ammissione all'erogazione del contributo. La guida all'utilizzo del sistema informatico di gestione sara' disponibile alla pagina http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione sul sito del soggetto gestore RAM entro la data del 20 novembre 2020. 2. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 3 (primo periodo di incentivazione), a decorrere dalle ore 10,00 del 1° dicembre 2020 ed entro le ore 16,00 del 30 aprile 2021, trasmettono, utilizzando la piattaforma informatica oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 11 del presente decreto, la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'art. 3, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. La piattaforma informatica sara' resa nota sul sito web dell'amministrazione, nella pagina: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contribu ti-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti e sul sito della RAM all'indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione. Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza. 3. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 4 (secondo periodo di incentivazione), a decorrere dalle ore 10,00 del 15 luglio 2021 ed entro le ore 16,00 del 15 dicembre 2021, trasmettono, utilizzando la piattaforma informatica oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 11 del presente decreto, la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'art. 3, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. La piattaforma informatica sara' resa nota sul sito web dell'amministrazione, nella sezione dedicata all'autotrasporto, nella pagina: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-e d-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti, e sul sito della RAM all'indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione. Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza. 4. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potra' considerarsi perfezionata facendo salvi gli effetti della posizione acquisita. Decorso tale termine, le domande che non verranno rendicontate decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco degli istanti. 5. In ogni caso l'impresa che pur avendo presentato domanda di accesso all'incentivo non trasmetta, secondo le modalita' di cui ai precedenti commi 2 e 3, la documentazione richiesta in fase di rendicontazione ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento prenotato in fase di istanza, non potra' presentare una nuova domanda nei successivi periodi di incentivazione a valere sulle risorse di cui al decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203 e l'amministrazione potra' tenerne conto anche nell'ambito di successive edizioni di incentivazione. 6. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa. 7. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la piena disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La predetta documentazione dovra' essere trasmessa, secondo le modalita' di cui ai precedenti commi, entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. 8. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell'incentivo e' subordinata, altresi', alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. TT 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 12 maggio 2020, n. 203 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».