Art. 5
Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas
naturale liquefatto LNG, nonche' a trazione elettrica - art. 1,
comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203
1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei
veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a
7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale
liquefatto LNG e elettrica (Full Electric), di automezzi industriali
pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas
naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore
a 7 tonnellate nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad
operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a
motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, per ciascun
periodo di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere
di produrre:
a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero
di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione, fra l'altro, che
l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia ed in data successiva
all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203;
b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta
intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche
previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 12 maggio 2020, n. 203;
c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione
termica in veicoli a trazione elettrica ex art. 3, comma 2, lett. c)
del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, prova documentale
dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonche'
della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n.
219.
2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e
termica), per ciascun periodo di incentivazione, l'aspirante
all'incentivo dovra' produrre, oltre alla prova dell'avvenuta
immatricolazione, l'attestazione tecnica del costruttore attestante
la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei traporti 12 maggio 2020, n.
203 rilasciata su carta intestata, nonche' l'attestazione che il
veicolo e' munito, per la propulsione, di almeno due diversi
convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento
dell'energia a bordo del veicolo.