Art. 5 
 
Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano  CNG  e  gas
  naturale liquefatto LNG, nonche' a trazione  elettrica  -  art.  1,
  comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203 
 
  1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici  dei
veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto  di  merci  di  massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a
7 tonnellate a  trazione  alternativa  a  metano  CNG,  gas  naturale
liquefatto LNG e elettrica (Full Electric), di automezzi  industriali
pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG  e  gas
naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore
a 7 tonnellate nonche' per l'acquisizione di  dispositivi  idonei  ad
operare la riconversione di autoveicoli  per  il  trasporto  merci  a
motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica,  per  ciascun
periodo di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo hanno  l'onere
di produrre: 
    a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa  (ovvero
di copia della ricevuta attestante la presentazione  dell'istanza  di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini  della  dimostrazione,  fra  l'altro,  che
l'immatricolazione sia avvenuta, in  Italia  ed  in  data  successiva
all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203; 
    b) attestazione  tecnica  del  costruttore  rilasciata  su  carta
intestata, attestante la sussistenza delle  caratteristiche  tecniche
previste  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti 12 maggio 2020, n. 203; 
    c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a  motorizzazione
termica in veicoli a trazione elettrica ex art. 3, comma 2, lett.  c)
del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n.  203,  prova  documentale
dell'acquisizione del sistema di riqualificazione  elettrica  nonche'
della relativa omologazione giusta quanto previsto  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°  dicembre  2015,  n.
219. 
  2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione  ibrida  (elettrica  e
termica),  per  ciascun  periodo   di   incentivazione,   l'aspirante
all'incentivo  dovra'  produrre,  oltre  alla   prova   dell'avvenuta
immatricolazione, l'attestazione tecnica del  costruttore  attestante
la sussistenza delle caratteristiche tecniche  previste  dal  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei traporti 12 maggio  2020,  n.
203 rilasciata su carta  intestata,  nonche'  l'attestazione  che  il
veicolo  e'  munito,  per  la  propulsione,  di  almeno  due  diversi
convertitori di energia e di due diversi sistemi di  immagazzinamento
dell'energia a bordo del veicolo.