Art. 6 Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica - art. 1, comma 5, lettera b) numeri 1 e 2 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203 1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate conformi alla normativa anti inquinamento euro VI, per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni: a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione; a) prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia. 2. Ai fini dell'ammissione agli incentivi, la rottamazione e l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, indipendentemente da ogni ordine di priorita', avvenire nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianae il termine ultimo previsto per la presentazione della rendicontazione di ciascun periodo di incentivazione. Condizione di ammissibilita' al contributo e' costituita altresi' dall'identita' del soggetto che pone in essere l'operazione di acquisizione con quella di radiazione.