Art. 6
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale
acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica - art. 1, comma 5,
lettera b) numeri 1 e 2 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n.
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1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate,
con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi
alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire
da 7 tonnellate conformi alla normativa anti inquinamento euro VI,
per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo
hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza
dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:
a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero
di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di
demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei
suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione;
a) prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI
tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di
immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio
motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il
veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia.
2. Ai fini dell'ammissione agli incentivi, la rottamazione e
l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, indipendentemente
da ogni ordine di priorita', avvenire nel periodo compreso fra la
data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italianae il termine ultimo previsto per
la presentazione della rendicontazione di ciascun periodo di
incentivazione. Condizione di ammissibilita' al contributo e'
costituita altresi' dall'identita' del soggetto che pone in essere
l'operazione di acquisizione con quella di radiazione.