Art. 7 Acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia - art. 1, comma 5, lettera b) n. 2 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203 1. Relativamente all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP di cui all'art. 1, comma 5, lettera b) numero 2 del decreto del Ministro 12 maggio 2020, n. 203, sono ammissibili ad incentivo i veicoli N1 N2 compresi tra 3,5 ton e 7 tonnellate omologati con regolamento Light Duty (Euro 6d-TEMP- regolamento 715/2007) e i veicoli omologati con la normativa Heavy Duty (Euro VI step D - Reg. 595/2009). Gli aspiranti agli incentivi in tali casi, per ciascun periodo di incentivazione, hanno l'onere di produrre: b) la prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia; c) la prova dell'avvenuta radiazione per rottamazione di veicolo dello stesso tonnellaggio giusta quanto previsto dal decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. Condizione di ammissibilita' al contributo e' costituita anche dall'identita' del soggetto che pone in essere l'operazione di acquisizione e di radiazione.