Art. 7 
 
Acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D  TEMP  di  massa
  complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a
  7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima
  tipologia  -  art.  1,  comma  5,  lettera  b)  n.  2   del decreto
  ministeriale 12 maggio 2020, n. 203 
 
  1. Relativamente all'acquisizione di  veicoli  commerciali  leggeri
euro 6 D-TEMP di cui all'art. 1, comma 5, lettera  b)  numero  2  del
decreto del Ministro 12 maggio 2020,  n.  203,  sono  ammissibili  ad
incentivo i veicoli N1  N2  compresi  tra  3,5  ton  e  7  tonnellate
omologati con  regolamento  Light  Duty  (Euro  6d-TEMP-  regolamento
715/2007) e i veicoli omologati con la normativa Heavy Duty (Euro  VI
step D - Reg. 595/2009). Gli aspiranti agli incentivi in  tali  casi,
per ciascun periodo di incentivazione, hanno l'onere di produrre: 
    b) la prova dell'avvenuta immatricolazione dei  veicoli  euro  VI
tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta  di
immatricolazione  debitamente  protocollata  dal  competente  Ufficio
motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il
veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia; 
    c) la prova dell'avvenuta radiazione per rottamazione di  veicolo
dello  stesso  tonnellaggio  giusta   quanto   previsto   dal decreto
ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. Condizione di ammissibilita'  al
contributo e' costituita anche dall'identita' del soggetto  che  pone
in essere l'operazione di acquisizione e di radiazione.