Art. 7
Acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a
7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima
tipologia - art. 1, comma 5, lettera b) n. 2 del decreto
ministeriale 12 maggio 2020, n. 203
1. Relativamente all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri
euro 6 D-TEMP di cui all'art. 1, comma 5, lettera b) numero 2 del
decreto del Ministro 12 maggio 2020, n. 203, sono ammissibili ad
incentivo i veicoli N1 N2 compresi tra 3,5 ton e 7 tonnellate
omologati con regolamento Light Duty (Euro 6d-TEMP- regolamento
715/2007) e i veicoli omologati con la normativa Heavy Duty (Euro VI
step D - Reg. 595/2009). Gli aspiranti agli incentivi in tali casi,
per ciascun periodo di incentivazione, hanno l'onere di produrre:
b) la prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI
tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di
immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio
motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il
veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia;
c) la prova dell'avvenuta radiazione per rottamazione di veicolo
dello stesso tonnellaggio giusta quanto previsto dal decreto
ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. Condizione di ammissibilita' al
contributo e' costituita anche dall'identita' del soggetto che pone
in essere l'operazione di acquisizione e di radiazione.