Art. 9 
 
Acquisizione  di  rimorchi,  semirimorchi   e   equipaggiamenti   per
  autoveicoli  specifici  superiori  a  7  tonnellate  allestiti  per
  trasporti   in   regime   ATP   e   sostituzione    delle    unita'
  frigorifere/calorifere - art. 3, comma 5,  lettera  c)  del decreto
  ministeriale 12 maggio 2020, n. 203 
 
  1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti
per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate  allestiti  per
il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui  trasporti
nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP)  mono  o
multi   temperatura,   ovvero   la    sostituzione    delle    unita'
frigorifere/calorifere non rispondenti ai requisiti di cui  al  punto
precedente con unita' alimentate da motore conforme alla fase  V  del
regolamento UE  n.  2016/1628,  gli  aspiranti  agli  incentivi,  per
ciascun periodo di incentivazione, hanno l'onere di produrre: 
    a)  in  caso  di  acquisizione   di   rimorchi   o   semirimorchi
certificazione del costruttore circa  la  sussistenza  dei  requisiti
tecnici previsti dall'art. 3,  comma  5  lett.  b)  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n.  203
per le unita' frigorifere/calorifere; 
    b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa  (ovvero
di copia della ricevuta attestante la presentazione  dell'istanza  di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in  vigore
del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. 
    c)  in  caso  di  sostituzione,  nei  rimorchi,  semirimorchi   o
autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate  allestiti  per  il
trasporto da effettuarsi conformemente  agli  accordi  sui  trasporti
nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP)  mono  o
multi temperatura, delle  unita'  frigorifere/calorifere  installate,
attestazione del costruttore che le  nuove  unita'  frigorifere  sono
alimentate da motore conforme alla  fase  V  del  regolamento  UE  n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non  collegate  al  motore
del veicolo trainante oppure da  unita'  elettriche  funzionanti  con
alternatore collegato al motore del veicolo trainante. 
  2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti anche: 
    a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore,  attestante  che
gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito  di  un  programma
destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare  uno  stabilimento
esistente, diversificare la produzione di uno  stabilimento  mediante
prodotti nuovi aggiuntivi  o  trasformare  radicalmente  il  processo
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; 
    b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per  gli  effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sottoscritta dal legale  rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo
procuratore attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA)
ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.