IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie  generale
- n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  Repubblica
italiana n. 142 del 21 giugno 2006,  concernente  l'attuazione  della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale  (S.S.N.)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  185/2018  del  7  febbraio  2018  di
rinegoziazione del medicinale per  uso  umano  «Revolade»,  ai  sensi
dell'art. 8,  comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 41 del 19 febbraio 2018; 
  Visto il parere espresso dalla  Commissione  consultiva  tecnico  -
scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 3-5 aprile 2019 con cui si
e' deciso per la chiusura del registro di monitoraggio del medicinale
REVOLADE  (eltrombopag),   attivo   per   l'indicazione   terapeutica
«pazienti adulti affetti da anemia aplastica acquisita  grave  (SAA),
refrattari  a  precedente  terapia  immunosoppressiva  o   fortemente
pretrattati e  non  eleggibili  al  trapianto  di  cellule  staminali
ematopoietiche»; 
  Vista la domanda presentata in data 20 dicembre 2019 con  la  quale
la societa' Novartis Europharm Limited ha accettato tale chiusura del
registro e ha chiesto la  rinegoziazione  del  medicinale  «Revolade»
(eltrombopag) relativamente alle  confezioni  con  codici  A.I.C.  n.
039827023/E, n. 039827050/E e n. 039827136/E; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta straordinaria del 4-5 giugno 2020; 
  Vista la deliberazione n. 28 del 10 luglio 2020  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale REVOLADE (eltrombopag) e' rinegoziato alle condizioni
qui sotto indicate. 
  Confezioni: 
    25 mg - compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale -  blister
(Pa/Alu/Pvc/Alu) - 28 compresse - A.I.C. n. 039827023/E (in base  10)
-  classe  di  rimborsabilita':  «H»  -  prezzo  ex-factory   (I.V.A.
esclusa): euro 1.202,50 - prezzo al pubblico (I.V.A.  inclusa):  euro
1.984,61; 
    50 mg - compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale -  blister
(Pa/Alu/Pvc/Alu) - 28 compresse - A.I.C. n. 039827050/E (in base  10)
-  classe  di  rimborsabilita':  «H»  -  prezzo  ex-factory   (I.V.A.
esclusa): euro 2.405,00 - prezzo al pubblico (I.V.A.  inclusa):  euro
3.969,21; 
    25 mg - polvere per  sospensione  orale  -  uso  orale -  bustine
(Pet/Opa/alu/Ldpe) 30 bustine + 1 flacone per la ricostituzione +  30
siringhe monouso ad uso orale + 1 tappo a vite con capacita' di porta
siringa  -  A.I.C.  n.  039827136/E  (in  base  10)   -   classe   di
rimborsabilita': «H»  -  prezzo  ex-factory  (I.V.A.  esclusa):  euro
1.288,39 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 2.126,36. 
  Accordo prezzo volume come da condizioni negoziali. 
  Gli sconti, successivi a quello raggiunto attraverso l'applicazione
dell'accordo  precedente,  dovranno   essere   applicati   da   parte
dell'azienda ogni dodici mesi  a  partire  dal  1°  gennaio  2020  in
funzione  dei   fatturati   raggiunti;   l'ultimo   sconto   maturato
continuera' ad essere applicato nei periodi successivi e tale  sconto
potra' essere rinegoziato solo in aumento, a beneficio  del  Servizio
sanitario nazionale, laddove pervenga una richiesta di rinegoziazione
da una delle parti. L'azienda e' tenuta a  comunicare  ad  AIFA,  con
cadenza semestrale, i dati del fatturato come sopra  definito  e,  al
raggiungimento dei valori  soglia,  ad  applicare  ogni  dodici  mesi
contestualmente le relative scontistiche sul prezzo di cessione  alle
strutture del Servizio sanitario nazionale. 
  L'Agenzia,  sulla  base  dei  dati   consolidati,   provvedera'   a
verificare  la  corretta   applicazione   dello   sconto   da   parte
dell'azienda. 
  Chiusura registro  per  indicazione  «pazienti  adulti  affetti  da
anemia aplastica  acquisita  grave  (SAA),  refrattari  a  precedente
terapia immunosoppressiva o fortemente pretrattati e  non  eleggibili
al trapianto di cellule staminali ematopoietiche». 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.