IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvati ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la delega del 7 agosto 2020, con cui, ai sensi dell'art.  10,
comma 4 del decreto  ministeriale  20  settembre  2004,  n.  245,  il
direttore generale ha  delegato  temporaneamente  il  dott.  Giuseppe
Traversa a svolgere, in suo nome e conto, le attivita'  di  ordinaria
amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento dal  giorno  10
agosto al giorno 16 agosto 2020; 
  Visto la legge 22 maggio 1978, n. 194, in  particolare  l'art.  15,
per la parte che  si  riferisce:  «...sull'uso  delle  tecniche  piu'
moderne, piu' rispettose  dell'integrita'  fisica  e  psichica  della
donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza.»; 
  Vista  la  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario  relativo
ai medicinali per uso umano e in particolare l'art. 4, paragrafo 4; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 40; 
  Visto il decreto del 30 aprile 2015 del Ministro  della  salute  di
concerto  con  il  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza   del
Consiglio dei ministri con delega  alla  politiche  europee,  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze concernente «Procedure operative e soluzioni tecniche
per un'efficace azione di  farmacovigilanza  adottate  ai  sensi  del
comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge  di
stabilita' 2013)»; 
  Visto il regolamento (UE)  n.  712/2012  della  Commissione  del  3
agosto  2012,  che  modifica  il  regolamento   (CE)   n.   1234/2008
concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  di  medicinali  per  uso  umano  e  di
medicinali veterinari; 
  Vista la determina del direttore generale dell'AIFA n.  DG/821/2018
del 24 maggio 2018  concernente  «Criteri  per  l'applicazione  delle
disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai
sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 4  agosto  2017,  n.  124»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 133 dell'11 giugno 2018; 
  Vista la determina del direttore generale dell'AIFA n. 1460 del  24
novembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 286 del  9  dicembre  2009,  Supplemento
ordinario n. 229, con la quale e' stata autorizzata  l'immissione  in
commercio (A.I.C.) del medicinale «Mifegyne», a base di  mifepristone
(RU486), nel dosaggio da 200 mg (A.I.C.  n.  038704019  e  A.I.C.  n.
038704021) a  seguito  della  conclusione  positiva  della  procedura
europea n. FR/H/137/01/E002; 
  Vista la determina dell'Ufficio valutazione e autorizzazione  (V&A)
dell'AIFA n. 1241 del  19  giugno  2015,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  161  del  14
luglio 2015, con  la  quale  e'  stata  autorizzata  l'immissione  in
commercio (A.I.C.) del medicinale «Mifegyne», a base di  mifepristone
(RU486), nel dosaggio da 600  mg  (A.I.C.  n.  038704033,  A.I.C.  n.
038704045, A.I.C. n. 038704058, A.I.C. n. 038704060) a seguito  della
conclusione positiva  della  procedura  europea  n.  NL/H/2937/001/DC
(Estensione di linea della procedura europea FR/H/137/01/E002); 
  Tenuto   conto   che   la   materia    della    contraccezione    e
dell'interruzione di gravidanza (IVG), regolata in Italia dalla legge
22 maggio 1978, n. 194, rientra fra quelle per le  quali  prevale  la
legislazione nazionale, come espressamente previsto  dal  sopracitato
art. 4, par. 4 della direttiva europea 2001/83/CE; 
  Considerato che in Italia e' stata assunta la decisione di limitare
l'impiego del farmaco «Mifegyne» in regime di ricovero  ed  entro  la
settima settimana compiuta  di  eta'  gestazionale  (quarantanovesimo
giorno) a seguito della delibera  del  consiglio  di  amministrazione
(CdA) AIFA n. 14 del 30 luglio 2009, e tale decisione e' coerente con
i pareri del Consiglio superiore di sanita' (CSS) resi  nelle  sedute
del 20 dicembre 2005 e del 18 marzo 2010; 
  Considerato che, per quanto sopra esposto, in Italia  le  determine
di autorizzazione all'immissione in  commercio  (A.I.C.)  sopracitate
relative al medicinale «Mifegyne», a base  di  mifepristone  (RU486),
nei dosaggi da 200 mg e da 600 mg, ne hanno limitato l'uso  entro  la
settima settimana compiuta  di  eta'  gestazionale  (quarantanovesimo
giorno) anziche' fino alla nona settimana (sessantatreesimo  giorno),
come invece autorizzato  dalle  decisioni  di  fine  delle  procedure
europee (Fine procedura del 30 aprile 2008) FR/H/137/01/E002 e  (Fine
procedura del 12  agosto  2014)  NL/H/2937/001/DC;  ed  inoltre  tali
determinazioni di  A.I.C.  hanno  disposto  vincoli  al  percorso  di
utilizzo classificando il medicinale ai fini  della  fornitura  come:
«medicinale soggetto a prescrizione medica  limitativa,  utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile (OSP 1)  comprese  le  strutture  sanitarie  individuate
dall'art. 8 della legge 22 maggio 1978, n. 194»; 
  Visto quindi, nel rispetto di quanto stabilito dalle  summenzionate
determinazioni di A.I.C., che in Italia le confezioni del  medicinale
«Mifegyne», a base di mifepristone (RU486),  sono  state  immesse  in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  ai  testi
autorizzati ed allegati alle stesse determinazioni di A.I.C., in  cui
peraltro e' stata introdotta una Blue box nella  quale  si  ribadisce
che l'impiego del farmaco oltre ad avvenire nel rispetto della  legge
22 maggio 1978, n. 194  deve  avvenire  entro  la  settima  settimana
compiuta di eta' gestazionale (quarantanovesimo giorno); 
  Tenuto  conto  che  il  ricorso  all'interruzione   volontaria   di
gravidanza con metodo farmacologico fino al  sessantatreesimo  giorno
compiuto di eta' gestazionale  in  associazione  sequenziale  con  un
analogo  delle  prostaglandine,  e'  presente  nel  riassunto   delle
caratteristiche del prodotto (RCP) del medicinale «Mifegyne», a  base
di mifepristone (RU486),  autorizzato  a  seguito  della  conclusione
delle  procedure  europee  (Fine  procedura  del  30   aprile   2008)
FR/H/137/01/E002   e   (Fine   procedura   del   12   agosto    2014)
NL/H/2937/001/DC, quindi sia nell'RCP del dosaggio da 200 mg  (A.I.C.
n. 038704019 e A.I.C. n. 038704021) che nell'RCP del dosaggio da  600
mg (A.I.C. n. 038704033, A.I.C. n. 038704045,  A.I.C.  n.  038704058,
A.I.C. n. 038704060); 
  Visto il parere  favorevole  del  Consiglio  superiore  di  sanita'
(CSS), sezione V, reso all'unanimita' in seduta  straordinaria  il  4
agosto 2020 (a seguito della  nota  della  Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria (DGPREV del  Ministero  della  salute)  del  16
giugno 2020) «...al ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza
con metodo farmacologico fino  a  sessantatre'  giorni  pari  a  nove
settimane   compiute   di   eta'   gestazionale   presso    strutture
ambulatoriali/consultori    pubblici    adeguatamente     attrezzati,
funzionalmente collegati all'ospedale ed  autorizzati  dalla  regione
oppure di day hospital»; 
  Visto che, in linea con il succitato parere, il Consiglio superiore
di sanita' (CSS), sezione V, ha aggiornato  le  «Linee  di  indirizzo
sull'interruzione  volontaria  di  gravidanza  con   mifepristone   e
prostaglandine», e che le stesse aggiornate sono allegate  al  parere
CSS 4 agosto 2020; 
  Considerato che nel  suddetto  parere  il  Consiglio  superiore  di
sanita' (CSS), sezione V, fa rilevare che l'applicazione delle  Linee
di  indirizzo  sull'interruzione   volontaria   di   gravidanza   con
mifepristone e prostaglandine, potrebbe essere limitata dalla vigenza
della delibera AIFA n. 14 del 30 luglio 2009 che vincola il  percorso
di utilizzo della specialita' «Mifegyne»  (mifepristone)  prevendendo
che: 
    «..l'impiego del farmaco deve trovare applicazione  nel  rigoroso
rispetto dei precetti normativi previsti dalla legge 22 maggio  1978,
n. 194 a garanzia e tutela della salute della donna;  in  particolare
deve essere garantito il ricovero in una  delle  strutture  sanitarie
individuate dall'art. 8 della citata legge n.  194/1978  dal  momento
dell'assunzione del farmaco fino alla  verifica  dell'espulsione  del
prodotto del concepimento»; 
    «..l'assunzione  del  farmaco  deve  avvenire  entro  la  settima
settimana di amenorrea»; 
  Ritenuto, alla luce delle valutazioni espresse dal  CSS,  di  voler
avviare una revisione dei criteri fissati con  la  delibera  del  CDA
dell'AIFA n. 14 del 30 luglio 2009 e con le determinazioni  AIFA  del
2009 e del 2015, circa l'impiego  del  medicinale  «Mifegyne»,  anche
alla   luce   dell'evoluzione   delle   conoscenze   scientifiche   e
dell'analisi dei dati di monitoraggio; 
  Visto  il  parere  della  Commissione   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA espresso nella seduta del 27 luglio 2020,  Verbale  n.  28,
relativamente alle «Modalita' di utilizzo "Mifegyne"  (mifepristone)»
che stabilisce di mantenere l'argomento in approfondimento in  attesa
dei dati del registro sulle  interruzioni  volontarie  di  gravidanza
(IVG), la cui presentazione e' prevista per il 5 agosto; 
  Considerati i dati del sistema di sorveglianza  delle  interruzioni
volontarie di gravidanza (IVG) farmacologiche,  inclusi  anche  nelle
relazioni sull'attuazione della legge 22  maggio  1978,  n.  194  del
Ministro  della  salute  al  Parlamento,  da   cui   si   evince   la
comparabilita' delle procedure medica e  chirurgica,  in  termini  di
efficacia e sicurezza, evidenziando la sicurezza  del  farmaco  anche
per trattamenti effettuati oltre il termine dei quarantanove  giorni,
nonche' l'assenza di differenze nel profilo di sicurezza tra le donne
ricoverate  e  quelle  che  avevano  fatto  ricorso  alla  dimissione
volontaria dall'ospedale; 
  Visto che nella seduta  del  5  agosto  2020,  Verbale  n.  29,  la
Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA,  relativamente  alle
«Modalita'  di  utilizzo  "Mifegyne"  (mifepristone)»  tra   l'altro,
«...... esprime parere favorevole  alla  rimozione  della  precedente
limitazione, consentendo (in  linea  con  l'indicazione  approvata  a
livello europeo) l'utilizzo del  medicinale,  usato  in  associazione
sequenziale  con   un   analogo   delle   prostaglandine,   fino   al
sessantatreesimo giorno di amenorrea... e che l'impiego dei  suddetti
farmaci deve trovare applicazione nel  rispetto  di  quanto  previsto
dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 a garanzia e tutela della donna, e
deve pertanto avvenire  presso  le  strutture  da  essa  identificate
all'art. 8 e richiamate nel parere del CSS...»; 
  Visto tutto quanto sopra enunciato, allo scopo di rendere possibile
il ricorso all'interruzione di gravidanza con metodo farmacologico in
accordo con la scheda tecnica del farmaco (RCP), si ritiene di  poter
consentire l'uso del medicinale «Mifegyne», a  base  di  mifepristone
(RU486), fino al sessantatreesimo giorno di amenorrea,  pari  a  nove
settimane  compiute  di  eta'  gestazionale,  usato  in  associazione
sequenziale con un analogo delle prostaglandine; 
  Considerato pertanto di dover procedere con le opportune  modifiche
dei vincoli al percorso di utilizzo del medicinale «Mifegyne», a base
di  mifepristone  (RU486),  nonche'  a  una   revisione   dei   fogli
illustrativi, etichette, Blue Box,  cosi'  come  autorizzati  per  il
commercio in Italia, sia nel dosaggio da 200 mg (A.I.C. n.  038704019
e A.I.C. n.  038704021)  che  nel  dosaggio  da  600  mg  (A.I.C.  n.
038704033, A.I.C.  n.  038704045,  A.I.C.  n.  038704058,  A.I.C.  n.
038704060); 
  Ritenuto necessario superare le previsioni della delibera  del  CDA
dell'AIFA n. 14 del 30 luglio 2009, e  modificare  la  determina  del
direttore generale dell'AIFA n. 1460 del 24 novembre 2009 («Mifegyne»
200 mg) e la  determina  dell'Ufficio  valutazione  e  autorizzazione
(V&A) dell'AIFA n. 1241  del  19  giugno  2015  («Mifegyne»  600  mg)
attraverso l'adozione della presente determina; 
  Vista la delibera n. 34 del CDA  dell'AIFA  riunitosi  in  data  11
agosto 2020, concernente la modifica delle modalita' di  impiego  del
medicinale «Mifegyne»; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica delle modalita' di impiego del medicinale Mifegyne a base di
                        mifepristone (RU486) 
 
  1. Sono modificate la determina del direttore generale dell'AIFA n.
1460 del  24  novembre  2009  («Mifegyne»  200  mg)  e  la  determina
dell'Ufficio valutazione e autorizzazione (V&A) dell'AIFA n. 1241 del
19 giugno 2015 («Mifegyne» 600 mg), e relativi allegati, in linea con
l'indicazione approvata a  livello  europeo,  consentendo  l'uso  del
medicinale_MIFEGYNE (Titolare A.I.C.: Nordic  Group  BV)  a  base  di
mifepristone   (RU486),   nelle   confezioni   sotto   indicate,   in
associazione sequenziale con un analogo delle prostaglandine, fino al
sessantatreesimo giorno (pari a nove settimane) di eta' gestazionale. 
  Confezioni: 
    «200 mg compresse» 1 compressa in  blister  PVC/AL  -  A.I.C.  n.
038704019 (in base 10) 14X4WM (in base 32); 
    «200 mg compresse» 3 compresse in  blister  PVC/AL  -  A.I.C.  n.
038704021 (in base 10) 14X4WP (in base 32); 
    «600 mg compresse» 1 compressa in  blister  PVC/AL  -  A.I.C.  n.
038704033 (in base 10) 14X4X1 (in base 32); 
    «600 mg compresse» 8 compresse in  blister  PVC/AL  -  A.I.C.  n.
038704045 (in base 10) 14X4X1 (in base 32); 
    «600 mg compresse» 16 compresse in blister  PVC/AL  -  A.I.C.  n.
038704058 (in base 10) 14X4X1 (in base 32); 
    «600 mg compresse» 20 compresse in blister  PVC/AL  -  A.I.C.  n.
038704060 (in base 10) 14X4X1 (in base 32). 
  2. E' altresi' soppresso l'art.  3  della  determina  1460  del  24
novembre 2009.