Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal 13  agosto  2020  sino
all'adozione di un successivo decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma  1,  del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 agosto 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

 
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Avvertenza: 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.