Con il presente provvedimento si emanano  le  nuove  disposizioni
sui sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  in
materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. 
    Il provvedimento realizza l'allineamento con le previsioni  della
direttiva ADR (2013/11/UE) e del decreto legislativo n.  130/2015  di
recepimento e accresce l'efficienza e la  funzionalita'  dell'Arbitro
bancario e finanziario ('ABF'), con l'obiettivo di ridurre i tempi di
risposta alla clientela e migliorare l'organizzazione del lavoro  dei
collegi. Le nuove disposizioni danno  attuazione  alla  delibera  del
CICR, n.  275  del  29  luglio  2008,  come  modificata  con  decreto
d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - presidente del
CICR, n. 127 del 10 luglio 2020. 
    Le  modifiche  alle  disposizioni  tengono  conto  dei   commenti
ricevuti  durante  la  fase  di  consultazione  pubblica.  Come  gia'
riportato  nella  relazione  illustrativa   al   documento   per   la
consultazione, e' stata condotta un'analisi di impatto  sui  seguenti
aspetti: (i)  modifica  della  competenza  temporale  dell'ABF;  (ii)
spostamento temporaneo della  competenza  territoriale  dei  collegi;
(iii)  profili  procedimentali;  (iv)  modifica  alla  struttura  dei
compensi dei membri dei  collegi;  (v)  meccanismo  di  contribuzione
degli intermediari al funzionamento del sistema. 
    Le  disposizioni  sono  pubblicate  sul  sito  web  della   Banca
d'Italia, unitamente al presente provvedimento,  al  resoconto  della
consultazione e alle osservazioni pervenute. Il  provvedimento  e  le
disposizioni saranno altresi'  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  e  sul  sito  web  dell'Arbitro  bancario
finanziario. 
    Le disposizioni si applicano a partire dal 1° ottobre 2020. 
    Il nuovo limite di competenza temporale previsto alla sezione  I,
paragrafo  4,  delle  disposizioni,  per  cui  non   possono   essere
sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti
anteriori al sesto anno precedente  alla  data  di  proposizione  del
ricorso, si applichera' a partire dal 1° ottobre 2022.  Fino  a  tale
data,  potranno  continuare   ad   essere   sottoposte   all'ABF   le
controversie relative a operazioni o comportamenti non  anteriori  al
1° gennaio 2009 (ossia  al  limite  di  competenza  temporale  sinora
vigente per l'ABF). 
    Si  precisa  inoltre   che   la   cancellazione   della   notizia
dell'inadempimento dal sito internet dell'ABF prevista dalla  sezione
VI, paragrafo 4,  delle  disposizioni,  e'  disposta  anche  per  gli
inadempimenti pubblicati precedentemente alla  data  di  applicazione
delle disposizioni, purche'  siano  decorsi  5  anni  dalla  data  di
pubblicazione dell'inadempimento e, per quelli su cui il collegio  ha
accertato il tardivo adempimento integrale  alla  decisione,  purche'
sia  decorso  un  anno  dalla  data  di  integrazione  della  notizia
dell'inadempimento originario. 
    A  partire  dal  1°  ottobre  2020,  si  applicheranno  anche  le
modifiche alla sezione XI, paragrafo 3 delle «disposizioni in materia
di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari  -
correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» apportate con
il provvedimento della Banca d'Italia del 19 marzo  2019,  aventi  ad
oggetto i tempi massimi di risposta da parte  degli  intermediari  ai
reclami della clientela; l'applicazione di queste modifiche era stata
infatti differita per finalita' di coordinamento con la delibera CICR
n. 29 luglio 2008, n. 275 e con le  presenti  disposizioni.  I  nuovi
termini di risposta, come modificati con il provvedimento della Banca
d'Italia del 19 marzo 2019, si applicano ai reclami  presentati  agli
intermediari in data successiva al 1° ottobre 2020. 
 
      Roma, 12 agosto 2020 
 
                                                Il Governatore: Visco