Art. 4 1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso. 2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018. 3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «delle Venezie» ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 11 agosto 2020 Il dirigente: Polizzi