Art. 4 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso. 
  2. L'incarico di cui  all'art.  1  del  presente  decreto  comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel  presente  decreto  e  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso  di
perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal  decreto
ministeriale 18 luglio 2018. 
  3. L'incarico di cui al citato  art.  1  del  presente  decreto  e'
automaticamente revocato qualora la  Commissione  europea  decida  la
cancellazione della protezione per la denominazione  «delle  Venezie»
ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 11 agosto 2020 
 
                                                Il dirigente: Polizzi