Art. 2 
 
                Modalita' di trasmissione telematica 
 
  1. Le modalita' per la trasmissione telematica delle  comunicazioni
di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto   sono   stabilite   con
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  sentita
l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.