IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 8 agosto 2020, n. 198; 
  Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto, nelle more dell'adozione di  un  successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma  1,
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure
urgenti per  la  limitazione  della  diffusione  della  pandemia  sul
territorio nazionale;  
  Preso atto della comune volonta' della  Conferenza  dei  presidenti
delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico di aprire  con
immediatezza un tavolo di confronto con le associazioni di categoria,
al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali
al settore interessato  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  b),  della
presente ordinanza; 
  Sentiti il Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  dello  sviluppo
economico; 
 
                              E m a n a 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
                   Misure urgenti di contenimento 
                 e gestione dell'emergenza sanitaria 
 
  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  7  agosto  2020,  citato  in
premessa,  ai  fini  del  contenimento  della  diffusione  del  virus
COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni: 
    a) e' fatto obbligo dalle ore 18,00 alle  ore  06,00  sull'intero
territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche
all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali  aperti  al
pubblico  nonche'  negli  spazi  pubblici  (piazze,   slarghi,   vie,
lungomari) ove per le caratteristiche fisiche  sia  piu'  agevole  il
formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale; 
    b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attivita'  del  ballo
che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo  e  locali  assimilati
destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti
balneari, spiagge attrezzate,  spiagge  libere,  spazi  comuni  delle
strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. 
  2. Le regioni possono introdurre ulteriori misure solo  in  termini
piu' restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).