Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Alle disposizioni di cui  alla  presente  ordinanza  si  applica
quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  2. La presente ordinanza produce effetti dal 17  agosto  2020  sino
all'adozione di un successivo decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020. 
  3. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione.  
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 agosto 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

                             __________ 
 
Avvertenza: 
 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.