Art. 2 
 
            Criteri per l'individuazione dei beneficiari 
 
  1. Il beneficio di cui all'art. 1, che non concorre alla formazione
del reddito, e' corrisposto  in  forma  di  sussidio  una  tantum  ai
soggetti di seguito indicati: 
    al coniuge superstite o al convivente di fatto; 
    in mancanza dei  soggetti  di  cui  sopra,  ai  figli  legittimi,
naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno  di
eta'; fino al 21° anno di eta' se studenti di scuola media  superiore
o professionale; fino al 26° anno d'eta' se studenti universitari; in
caso di maggiorenni inabili finche' dura l'inabilita'; 
    in mancanza di coniugi, di convivente  di  fatto  o  figli  detto
sussidio spetta ai genitori naturali  o  adottivi  se  a  carico  del
deceduto; 
    in mancanza di coniugi,  di  convivente  di  fatto  o  figli,  di
genitori naturali o adottivi detto  sussidio  spetta  ai  fratelli  e
sorelle se a carico o conviventi con il deceduto. 
  2. Il beneficio di cui  al  presente  articolo  e'  corrisposto  in
ragione del numero dei componenti superstiti del nucleo familiare,  e
fino ad un importo massimo di euro 55.000 e, comunque, nel limite  di
euro 15.000 per ogni componente del nucleo familiare; ove  si  tratti
di un nucleo familiare composto da una  sola  unita'  superstite,  il
contributo medesimo e' stabilito nel limite di euro  25.000.  Qualora
nel nucleo familiare siano presenti persone di eta'  superiore  a  65
anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale  di
invalidita' non inferiore al 67%, il sussidio  e'  aumentato  di  eur
5.000 per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre  il  limite
massimo di euro 55.000 previsti. 
  3. Qualora il decesso sia stato preceduto da un ricovero  l'importo
di cui al comma 2 e' incrementato di una somma equivalente alle spese
mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro  5.000
se non rimborsate dalle assicurazioni.