Art. 2 Criteri per l'individuazione dei beneficiari 1. Il beneficio di cui all'art. 1, che non concorre alla formazione del reddito, e' corrisposto in forma di sussidio una tantum ai soggetti di seguito indicati: al coniuge superstite o al convivente di fatto; in mancanza dei soggetti di cui sopra, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di eta'; fino al 21° anno di eta' se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'eta' se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finche' dura l'inabilita'; in mancanza di coniugi, di convivente di fatto o figli detto sussidio spetta ai genitori naturali o adottivi se a carico del deceduto; in mancanza di coniugi, di convivente di fatto o figli, di genitori naturali o adottivi detto sussidio spetta ai fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il deceduto. 2. Il beneficio di cui al presente articolo e' corrisposto in ragione del numero dei componenti superstiti del nucleo familiare, e fino ad un importo massimo di euro 55.000 e, comunque, nel limite di euro 15.000 per ogni componente del nucleo familiare; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita' superstite, il contributo medesimo e' stabilito nel limite di euro 25.000. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, il sussidio e' aumentato di eur 5.000 per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 55.000 previsti. 3. Qualora il decesso sia stato preceduto da un ricovero l'importo di cui al comma 2 e' incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 5.000 se non rimborsate dalle assicurazioni.