Art. 3 
 
                       Modalita' di erogazione 
 
  1. A partire  dal  quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e fino alla scadenza dello stato di emergenza,  i
soggetti  di  cui  all'art.  2  presentano  apposita   domanda   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile con cui chiedono di  accedere  al  beneficio,  attestando,  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    il grado di parentela con il soggetto deceduto; 
    le generalita' del richiedente; 
    la presenza di eventuali soggetti che, ai  sensi  del  precedente
art. 2, comma 2, hanno titolo alla maggiorazione del  contributo  ivi
prevista; 
    la residenza; 
    l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente  ordinanza  per
l'ottenimento del beneficio; 
    di non aver ricevuto altri  benefici  pubblici  per  la  medesima
finalita' o, in  caso  contrario,  l'ammontare  di  tali  contributi,
restando inteso che in tal caso il  richiedente  avra'  diritto  solo
alla differenza, se positiva, tra il contributo di cui alla  presente
ordinanza e gli altri benefici  pubblici  ricevuti  per  la  medesima
finalita'; 
    l'indirizzo di posta elettronica, o comunque il recapito, dove  i
soggetti richiedenti possono richiedere  informazioni  o  chiarimenti
rispetto al contenuto della domanda. 
  2. Le erogazioni dei benefici di cui alla presente  ordinanza  sono
disposte nel limite  delle  risorse  finanziarie  ricevute  ai  sensi
dell'art. 1. 
  3. Qualora, alla scadenza  dello  stato  di  emergenza  e  comunque
all'esito dell'erogazione dei benefici di cui all'art.  2,  residuino
risorse sul conto corrente bancario di cui al comma  1  dell'art.  1,
coloro cui sia stato riconosciuto il sussidio di  cui  alla  presente
ordinanza possono presentare domanda di integrazione entro  tre  mesi
dalla scadenza dello stato di emergenza. Di tale  fatto  ne  e'  data
notizia tramite avviso  pubblicato  sul  sito  internet  del  Governo
italiano. 
  4. Le domande di cui al comma 1 sono esaminate da  una  commissione
composta da cinque membri di cui tre designati dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri di cui uno appartenente al Dipartimento  della
protezione civile, uno designato dal Ministero della salute ed uno in
rappresentanza  dei  soggetti  che  hanno  effettuato  donazioni   da
destinare  al  sostegno  economico  dei   familiari   delle   persone
direttamente impegnate  per  fronteggiare  l'emergenza  in  parola  e
decedute nell'esercizio della propria funzione ed attivita'. 
  5. La Commissione di cui al comma 4, istituita con decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile, all'esito dell'esame  delle
domande di cui al comma 1, provvede a redigere l'elenco dei  soggetti
beneficiari con l'indicazione dei relativi importi da riconoscere che
trasmette al Dipartimento della protezione civile. 
  6. Ai membri della Commissione di cui al comma 4  non  sono  dovuti
compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati.