Art. 3 Modalita' di erogazione 1. A partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino alla scadenza dello stato di emergenza, i soggetti di cui all'art. 2 presentano apposita domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile con cui chiedono di accedere al beneficio, attestando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: il grado di parentela con il soggetto deceduto; le generalita' del richiedente; la presenza di eventuali soggetti che, ai sensi del precedente art. 2, comma 2, hanno titolo alla maggiorazione del contributo ivi prevista; la residenza; l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente ordinanza per l'ottenimento del beneficio; di non aver ricevuto altri benefici pubblici per la medesima finalita' o, in caso contrario, l'ammontare di tali contributi, restando inteso che in tal caso il richiedente avra' diritto solo alla differenza, se positiva, tra il contributo di cui alla presente ordinanza e gli altri benefici pubblici ricevuti per la medesima finalita'; l'indirizzo di posta elettronica, o comunque il recapito, dove i soggetti richiedenti possono richiedere informazioni o chiarimenti rispetto al contenuto della domanda. 2. Le erogazioni dei benefici di cui alla presente ordinanza sono disposte nel limite delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell'art. 1. 3. Qualora, alla scadenza dello stato di emergenza e comunque all'esito dell'erogazione dei benefici di cui all'art. 2, residuino risorse sul conto corrente bancario di cui al comma 1 dell'art. 1, coloro cui sia stato riconosciuto il sussidio di cui alla presente ordinanza possono presentare domanda di integrazione entro tre mesi dalla scadenza dello stato di emergenza. Di tale fatto ne e' data notizia tramite avviso pubblicato sul sito internet del Governo italiano. 4. Le domande di cui al comma 1 sono esaminate da una commissione composta da cinque membri di cui tre designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno appartenente al Dipartimento della protezione civile, uno designato dal Ministero della salute ed uno in rappresentanza dei soggetti che hanno effettuato donazioni da destinare al sostegno economico dei familiari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare l'emergenza in parola e decedute nell'esercizio della propria funzione ed attivita'. 5. La Commissione di cui al comma 4, istituita con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, all'esito dell'esame delle domande di cui al comma 1, provvede a redigere l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione dei relativi importi da riconoscere che trasmette al Dipartimento della protezione civile. 6. Ai membri della Commissione di cui al comma 4 non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.