IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto l'art. 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che istituisce il Fondo per l'emergenza Covid-19, i cui criteri e modalita' di accesso sono definiti con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e, segnatamente, le disposizioni di cui all'art. 12 recante «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici», secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59; Tenuto conto delle analisi e dei dati EUMOFA (Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura) e della CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) che dimostrano che i settori della pesca e dell'acquacoltura sono tra i piu' colpiti dalla crisi epidemica, con una stima delle perdite oscillante tra il 50% e il 90% dei fatturati e delle produzioni. Tenuto conto, altresi', che le cause della crisi, a mente delle summenzionate analisi, sono da ricondurre alla chiusura dei mercati ittici, del circuito Horeca, delle mense scolastiche, dei ristoranti, alla riduzione delle esportazioni, alla contrazione dei prezzi, alla mancanza di turismo e alle difficolta' di rispettare le misure di allontanamento sociale, in particolare sulle imbarcazioni di piccola pesca; Considerato che la situazione emergenziale da Covid-19 e la conseguente crisi di liquidita' hanno provocato situazioni di difficolta' anche grave per le imprese del settore pesca e dell' acquacoltura; Considerata, pertanto, la necessita' di assicurare una rapida ripresa al settore anche permettendo allo stesso di adeguarsi in materia di sicurezza sul lavoro volta al contrasto del COVID 19, adottando tutte le misure necessarie al di stanziamento sociale ed alla sanificazione dell'ambiente di lavoro; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2020 n. 40265 con il quale e' stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un «fondo per assicurare la continuita' aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura a seguito dell'emergenza covid-19», ai sensi dell'art. 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro in termini di competenza e cassa per l'anno 2020; Sentite le associazioni nazionali di categoria e le organizzazioni sindacali di settore; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 9 luglio 2020; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; «Beneficiario» o «Soggetto beneficiario»: l'impresa della pesca e dell'acquacoltura, che abbia subito danni diretti o indiretti dall'emergenza Covid-19; «PMI»: le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;