Art. 2 Risorse disponibili 1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuita' aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, l'art. 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro per sospensione dell'attivita' economica delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.