Art. 2 
 
                         Risorse disponibili 
 
  1.  Per  far  fronte  ai  danni  diretti  e   indiretti   derivanti
dall'emergenza COVID-19 e per  assicurare  la  continuita'  aziendale
delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura,  l'art.  78,
comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  ha  istituito  un
Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per  l'anno  2020,  di
cui 20 milioni di euro per sospensione dell'attivita' economica delle
imprese della pesca e dell'acquacoltura.