Art. 3 
 
              Agevolazioni e finanziamenti concedibili 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 2 sono destinate nella misura di: 
    a) euro 15  milioni,  al  riconoscimento  di  contributi  per  le
imprese del settore della pesca marittima,  nella  misura  e  con  le
modalita' previste agli articoli che seguono; 
    b) euro 3,5 milioni,  al  riconoscimento  di  contributi  per  le
imprese  del  settore  dell'acquacoltura  comprese  le  imprese   che
utilizzano  imbarcazioni  ai  fini  produttivi,   iscritte   alla   V
categoria, nella misura e con le modalita' previste agli articoli che
seguono; 
    c) euro 1,5  milioni  sono  destinati  alle  regioni  e  province
autonome  nell'ambito  delle  loro  attribuzioni  e  finalizzati   al
riconoscimento di contributi per le imprese del settore  della  pesca
in acque interne. Tali risorse sono determinate per ciascuna  regione
e provincia autonoma proporzionalmente al numero di imprese  operanti
sui territori di competenza, come dichiarato dalle singole regioni  e
pubblica amministrazione. Al  successivo  art.  9  e'  presentata  la
tabella  con  la  ripartizione  per  ciascuna  regione  e   provincia
autonoma. Con separato  e  specifico  provvedimento  ogni  regione  e
provincia  autonoma  individuera'  i  criteri  e  le   modalita'   di
erogazione delle risorse ai beneficiari. 
  2. Gli importi residui, non  utilizzati  per  l'applicazione  delle
misure di cui al comma precedente, sono  utilizzati,  per  lo  stesso
anno, nei limiti del necessario, per la  realizzazione  delle  misure
per le quali i fondi a disposizione non sono risultati sufficienti. 
  3. Le risorse di cui al comma 1, lettera b)  sono  ripartite  nelle
seguenti  riserve  di  destinazione  definite   in   funzione   della
dimensione   dell'impresa   richiedente   secondo   quanto   previsto
dall'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014: 
    a) 85% per le imprese di micro e piccole dimensioni; 
    b) 10% per le imprese di medie dimensioni; 
    c) 5% per le imprese di grandi dimensioni. 
  4.  Le  eventuali  risorse   non   utilizzate   nell'ambito   delle
sotto-riserve di cui al  comma  precedente  saranno  redistribuite  a
favore di quelle le cui  domande  di  contributo  hanno  superato  le
disponibilita' complessivamente assegnate, a partire dalle  richieste
non soddisfatte a valere sulla sotto-riserva rivolta alle imprese  di
dimensioni minori e procedendo verso quelle  di  maggiori  dimensioni
fino all'integrale esaurimento dei fondi disponibili.