Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 3 le
imprese della pesca e dell'acquacoltura che risultino stabilmente
operative nel territorio italiano e che abbiano subito danni diretti
o indiretti dall'emergenza COVID-19, le cui produzioni rientrano
nelle categorie dell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'1l dicembre 2013.
2. Il contributo e' riconosciuto per «impresa unica» come definita
all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento UE n. 1408/2013 e all'art.
2, paragrafo 2, del regolamento UE n. 717/2014.
3. Sono eleggibili al sostegno finanziario della riserva di cui al
sub a) dell'art. 3, comma 1, tutte le imprese di pesca che, alla data
del 3 giugno 2020, abbiano in armamento almeno un'imbarcazione da
pesca, in forma singola o associata per le quali l'attivita' di pesca
marittima risulta essere l'attivita' prevalente in termini di
reddito.
4. Sono eleggibili al sostegno finanziario della riserva di cui al
sub b) dell'art. 3, comma 1 tutte le imprese acquicole che
dispongano, alla data del 3 giugno, di almeno un'unita' produttiva
stabilmente operativa sul territorio nazionale e che svolgono
l'attivita' di allevamento degli animali di acquacoltura e per le
quali l'attivita' di acquacoltura risulta essere attivita' prevalente
in termini di reddito.
5. Sono eleggibili al sostegno finanziario della riserva di cui al
sub c) dell'art. 3, comma 1, le imprese che svolgono l'attivita' di
pesca professionale nelle acque interne, sia in forma autonoma che
associata.