Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 3 le imprese della pesca e dell'acquacoltura che risultino stabilmente operative nel territorio italiano e che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19, le cui produzioni rientrano nelle categorie dell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1l dicembre 2013. 2. Il contributo e' riconosciuto per «impresa unica» come definita all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento UE n. 1408/2013 e all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento UE n. 717/2014. 3. Sono eleggibili al sostegno finanziario della riserva di cui al sub a) dell'art. 3, comma 1, tutte le imprese di pesca che, alla data del 3 giugno 2020, abbiano in armamento almeno un'imbarcazione da pesca, in forma singola o associata per le quali l'attivita' di pesca marittima risulta essere l'attivita' prevalente in termini di reddito. 4. Sono eleggibili al sostegno finanziario della riserva di cui al sub b) dell'art. 3, comma 1 tutte le imprese acquicole che dispongano, alla data del 3 giugno, di almeno un'unita' produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale e che svolgono l'attivita' di allevamento degli animali di acquacoltura e per le quali l'attivita' di acquacoltura risulta essere attivita' prevalente in termini di reddito. 5. Sono eleggibili al sostegno finanziario della riserva di cui al sub c) dell'art. 3, comma 1, le imprese che svolgono l'attivita' di pesca professionale nelle acque interne, sia in forma autonoma che associata.