Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare  degli  interventi  di  cui  all'art.  3  le
imprese della pesca e  dell'acquacoltura  che  risultino  stabilmente
operative nel territorio italiano e che abbiano subito danni  diretti
o indiretti dall'emergenza  COVID-19,  le  cui  produzioni  rientrano
nelle categorie dell'elenco dei prodotti di cui  all'allegato  I  del
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'1l dicembre 2013. 
  2. Il contributo e' riconosciuto per «impresa unica» come  definita
all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento UE n. 1408/2013  e  all'art.
2, paragrafo 2, del regolamento UE n. 717/2014. 
  3. Sono eleggibili al sostegno finanziario della riserva di cui  al
sub a) dell'art. 3, comma 1, tutte le imprese di pesca che, alla data
del 3 giugno 2020, abbiano in  armamento  almeno  un'imbarcazione  da
pesca, in forma singola o associata per le quali l'attivita' di pesca
marittima  risulta  essere  l'attivita'  prevalente  in  termini   di
reddito. 
  4. Sono eleggibili al sostegno finanziario della riserva di cui  al
sub  b)  dell'art.  3,  comma  1  tutte  le  imprese  acquicole   che
dispongano, alla data del 3 giugno, di  almeno  un'unita'  produttiva
stabilmente  operativa  sul  territorio  nazionale  e  che   svolgono
l'attivita' di allevamento degli animali di  acquacoltura  e  per  le
quali l'attivita' di acquacoltura risulta essere attivita' prevalente
in termini di reddito. 
  5. Sono eleggibili al sostegno finanziario della riserva di cui  al
sub c) dell'art. 3, comma 1, le imprese che svolgono  l'attivita'  di
pesca professionale nelle acque interne, sia in  forma  autonoma  che
associata.