Art. 5 
 
            Condizioni del finanziamento e dei contributi 
 
  1. La concessione dei contributi di cui all'art. 3 e'  condizionata
all'avvio  da  parte  dei  soggetti  richiedenti   della   rispettiva
attivita'  economica  in  data  antecedente  al  3  giugno  2020,  da
accertarsi, per le  imprese  di  pesca  attraverso  l'armamento  alla
stessa data, di  almeno  un'imbarcazione  da  pesca,  mentre  per  le
imprese  acquicole,  previa  verifica  dell'intervenuta  attivazione,
prima dello stesso  termine,  presso  il  Registro  imprese  e  della
permanenza di tale requisito alla data di presentazione della domanda
di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto. 
  2. La concessione del contributo e' subordinata alla  presentazione
da parte dei soggetti richiedenti della  seguente  documentazione  da
compilarsi secondo i termini e le modalita' che saranno definite  con
separato  provvedimento  del  direttore  della  pesca   marittima   e
dell'acquacoltura del Ministero: 
    a)  domanda  di  accesso  alle  procedure   di   erogazione   del
contributo; 
    b) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 (esente da bollo) attestante: 
      I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficolta'
in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto  conto
di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della
Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, cosi'  come
modificata dalle successive comunicazioni  della  Commissione  2020/C
112 1/01 del 04 aprile 2020,  2020/C  164/03  dell'8  maggio  2020  e
(2020/C 218/03) del 02 luglio 2020; 
      II. di non aver ricevuto e non ancora restituito  un  aiuto  di
Stato  dichiarato  illegale  e  incompatibile  con  decisione   della
Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato  in
un conto bloccato (art. 46 della legge n. 234/2012); 
      III. limitatamente alle imprese del settore pesca, di  disporre
di almeno un'imbarcazione risultante in armamento  alla  data  del  3
giugno 2020. 
      IV. limitatamente alle imprese  del  settore  acquacoltura,  di
essere iscritti come impresa attiva  nel  Registro  imprese  in  data
antecedente al 3 giugno 2020 e di risultare in  attivita'  alla  data
della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui  al
presente decreto; 
      V. che gli aiuti  complessivamente  richiesti  non  superino  i
120.000  euro  per  impresa,  nel  periodo  di  vigenza  delle  norme
comunitarie, ai  sensi  di  quanto  stabilito  al  punto  23.a  della
comunicazione della Commissione europea C(2020)  1863  del  19  marzo
2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COV1D_19»,
come modificata  dalle  successive  comunicazioni  della  Commissione
2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020; 
      VI.  che  l'attivita'  prevalente  risulta  essere   la   pesca
marittima  ovvero  che  l'attivita'  prevalente  risulta  essere   l'
acquacoltura.