Art. 5 Condizioni del finanziamento e dei contributi 1. La concessione dei contributi di cui all'art. 3 e' condizionata all'avvio da parte dei soggetti richiedenti della rispettiva attivita' economica in data antecedente al 3 giugno 2020, da accertarsi, per le imprese di pesca attraverso l'armamento alla stessa data, di almeno un'imbarcazione da pesca, mentre per le imprese acquicole, previa verifica dell'intervenuta attivazione, prima dello stesso termine, presso il Registro imprese e della permanenza di tale requisito alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto. 2. La concessione del contributo e' subordinata alla presentazione da parte dei soggetti richiedenti della seguente documentazione da compilarsi secondo i termini e le modalita' che saranno definite con separato provvedimento del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero: a) domanda di accesso alle procedure di erogazione del contributo; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo) attestante: I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficolta' in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, cosi' come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 02 luglio 2020; II. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (art. 46 della legge n. 234/2012); III. limitatamente alle imprese del settore pesca, di disporre di almeno un'imbarcazione risultante in armamento alla data del 3 giugno 2020. IV. limitatamente alle imprese del settore acquacoltura, di essere iscritti come impresa attiva nel Registro imprese in data antecedente al 3 giugno 2020 e di risultare in attivita' alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto; V. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 120.000 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COV1D_19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020; VI. che l'attivita' prevalente risulta essere la pesca marittima ovvero che l'attivita' prevalente risulta essere l' acquacoltura.