Art. 6
Misura del contributo concedibile
1. I contributi di cui al presente decreto sono concessi nella
forma di sovvenzioni dirette nel quadro dei massimali indicati al
punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COV1D 19», come modificata dalle successive comunicazioni della
Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8
maggio 2020.
2 Il contributo concesso, a valere sulle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera a) per le imprese di pesca armatrici di
imbarcazioni, e' riconosciuto a ciascuna impresa richiedente in quota
fissa in funzione della stazza dell'imbarcazione misurata in Grosse
Tonnage (GT) calcolato sulla base della tabella di cui al successivo
comma 5;
3. Il contributo concesso a valere sulle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera b) e' riconosciuto in proporzione al fatturato medio
delle imprese richiedenti, secondo quanto definito nel successivo
comma 5 e comunque entro l'importo massimo corrispondente alla
dimensione d'impresa del soggetto richiedente riscontrabile al
momento della presentazione della domanda di accesso alle
agevolazioni, come di seguito specificato:
a) euro 5.000 per le micro imprese;
b) euro 6.000 per le piccole imprese;
c) euro 10.000 per le medie imprese;
d) euro 20.000 per le grandi imprese.
4. I contributi complessivamente concessi ai sensi dei precedenti
commi 2 e 3 sono erogati nei limiti delle risorse disponibili di cui
all'art. 3, comma 1, lettere a) e b). Qualora l'importo totale dei
contributi da concedere superi le risorse disponibili, si procedera'
a ridurre proporzionalmente per ogni singola impresa i contributi
calcolati con le modalita' di cui al presente articolo.
5. Per gli aiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) da
concedere alle imprese di pesca armatrici di imbarcazioni il
contributo pubblico e' riconosciuto in relazione alla stazza
dell'imbarcazione armata misurata in Grosse Tonnage (GT):
=================================================
| CLASSI DI STAZZA IN GT | CONTRIBUTO CALCOLATO |
| | Euro |
+========================+======================+
| 1 ≤ X ≤ 5 | 1.000 |
+------------------------+----------------------+
| 5 < X ≤ 10 | 104*GT + 400 |
+------------------------+----------------------+
| 10 < X ≤ 25 | 86*GT + 600 |
+------------------------+----------------------+
| 25 < X ≤ 50 | 64*GT + 1.100 |
+------------------------+----------------------+
| 50 < X ≤ 100 | 50*GT + 1.800 |
+------------------------+----------------------+
| 100 < X ≤ 250 | 40*GT + 2.800 |
+------------------------+----------------------+
| 250 < X ≤ 500 | 30*GT + 5.300 |
+------------------------+----------------------+
| 500 < X ≤ 1.500 | 22*GT + 9.300 |
+------------------------+----------------------+
| 1.500 < X ≤ 2.500 | 18*GT + 15.300 |
+------------------------+----------------------+
| X > 2.500 | 13,40*GT + 26.800 |
+------------------------+----------------------+
Il contributo una tantum spettante ad un'impresa armatrice che
presenti un'istanza comprendente piu' imbarcazioni da pesca e' pari
alla somma dei contributi, calcolati secondo la tabella sopra
riportata, spettanti per ogni singola imbarcazione da pesca nella
rispettiva titolarita' ed in armamento alla data del 3 giugno 2020,
fino a concorrenza massima di euro 120.000 cosi' come previsto al
punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COV1D 19», come modificata dalle successive comunicazioni della
Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8
maggio 2020.
All'occorrenza di eventuali economie risultanti dall'attribuzione
dei contributi assegnati alle imprese del settore pesca secondo
quanto indicato nella tabella di cui sopra, le risorse non attribuite
saranno ripartite tra le stesse imprese in misura proporzionale ai
rispettivi contributi determinati secondo quanto indicato nel comma
precedente fino a completo esaurimento della dotazione finanziaria di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a).
6 Per gli aiuti di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) il contributo
pubblico, tenuto conto delle riserve di destinazione di cui al comma
3 dello stesso articolo, e' riconosciuto nelle seguenti modalita':
a) 500,00 (cinquecento) euro in quota fissa per ciascuna impresa
richiedente;
b) una quota variabile da riconoscersi entro i massimali di cui
al comma 3, in relazione alle residue risorse disponibili per il
presente provvedimento al netto dei contributi erogati a titolo del
sub a) precedente, in proporzione diretta al fatturato medio
dichiarato dal soggetto richiedente in sede di presentazione della
domanda di accesso al sostegno finanziario di cui al presente decreto
e determinato quale media aritmetica dei fatturati annui dichiarati
all'interno dei bilanci depositati o delle dichiarazioni dei redditi
presentate per ciascun esercizio ricompreso nel triennio 2017-2019.
Il criterio di riparto tra le imprese appartenenti alla medesima
fascia sara' determinato con il decreto direttoriale di cui all'art.
8.
Per le imprese che abbiano avviato l' attivita' successivamente al
1° gennaio 2019 il fatturato medio annuo di cui al sub a) del comma
precedente coincide con il 50 % della media del fatturato delle
imprese appartenenti alla medesima categoria in cui si colloca il
soggetto richiedente.