Art. 6 Misura del contributo concedibile 1. I contributi di cui al presente decreto sono concessi nella forma di sovvenzioni dirette nel quadro dei massimali indicati al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COV1D 19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020. 2 Il contributo concesso, a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) per le imprese di pesca armatrici di imbarcazioni, e' riconosciuto a ciascuna impresa richiedente in quota fissa in funzione della stazza dell'imbarcazione misurata in Grosse Tonnage (GT) calcolato sulla base della tabella di cui al successivo comma 5; 3. Il contributo concesso a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e' riconosciuto in proporzione al fatturato medio delle imprese richiedenti, secondo quanto definito nel successivo comma 5 e comunque entro l'importo massimo corrispondente alla dimensione d'impresa del soggetto richiedente riscontrabile al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, come di seguito specificato: a) euro 5.000 per le micro imprese; b) euro 6.000 per le piccole imprese; c) euro 10.000 per le medie imprese; d) euro 20.000 per le grandi imprese. 4. I contributi complessivamente concessi ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 sono erogati nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b). Qualora l'importo totale dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, si procedera' a ridurre proporzionalmente per ogni singola impresa i contributi calcolati con le modalita' di cui al presente articolo. 5. Per gli aiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) da concedere alle imprese di pesca armatrici di imbarcazioni il contributo pubblico e' riconosciuto in relazione alla stazza dell'imbarcazione armata misurata in Grosse Tonnage (GT): ================================================= | CLASSI DI STAZZA IN GT | CONTRIBUTO CALCOLATO | | | Euro | +========================+======================+ | 1 ≤ X ≤ 5 | 1.000 | +------------------------+----------------------+ | 5 < X ≤ 10 | 104*GT + 400 | +------------------------+----------------------+ | 10 < X ≤ 25 | 86*GT + 600 | +------------------------+----------------------+ | 25 < X ≤ 50 | 64*GT + 1.100 | +------------------------+----------------------+ | 50 < X ≤ 100 | 50*GT + 1.800 | +------------------------+----------------------+ | 100 < X ≤ 250 | 40*GT + 2.800 | +------------------------+----------------------+ | 250 < X ≤ 500 | 30*GT + 5.300 | +------------------------+----------------------+ | 500 < X ≤ 1.500 | 22*GT + 9.300 | +------------------------+----------------------+ | 1.500 < X ≤ 2.500 | 18*GT + 15.300 | +------------------------+----------------------+ | X > 2.500 | 13,40*GT + 26.800 | +------------------------+----------------------+ Il contributo una tantum spettante ad un'impresa armatrice che presenti un'istanza comprendente piu' imbarcazioni da pesca e' pari alla somma dei contributi, calcolati secondo la tabella sopra riportata, spettanti per ogni singola imbarcazione da pesca nella rispettiva titolarita' ed in armamento alla data del 3 giugno 2020, fino a concorrenza massima di euro 120.000 cosi' come previsto al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COV1D 19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020. All'occorrenza di eventuali economie risultanti dall'attribuzione dei contributi assegnati alle imprese del settore pesca secondo quanto indicato nella tabella di cui sopra, le risorse non attribuite saranno ripartite tra le stesse imprese in misura proporzionale ai rispettivi contributi determinati secondo quanto indicato nel comma precedente fino a completo esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a). 6 Per gli aiuti di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) il contributo pubblico, tenuto conto delle riserve di destinazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, e' riconosciuto nelle seguenti modalita': a) 500,00 (cinquecento) euro in quota fissa per ciascuna impresa richiedente; b) una quota variabile da riconoscersi entro i massimali di cui al comma 3, in relazione alle residue risorse disponibili per il presente provvedimento al netto dei contributi erogati a titolo del sub a) precedente, in proporzione diretta al fatturato medio dichiarato dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di accesso al sostegno finanziario di cui al presente decreto e determinato quale media aritmetica dei fatturati annui dichiarati all'interno dei bilanci depositati o delle dichiarazioni dei redditi presentate per ciascun esercizio ricompreso nel triennio 2017-2019. Il criterio di riparto tra le imprese appartenenti alla medesima fascia sara' determinato con il decreto direttoriale di cui all'art. 8. Per le imprese che abbiano avviato l' attivita' successivamente al 1° gennaio 2019 il fatturato medio annuo di cui al sub a) del comma precedente coincide con il 50 % della media del fatturato delle imprese appartenenti alla medesima categoria in cui si colloca il soggetto richiedente.