Art. 7 Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) 1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 3, lettera a), le imprese interessate presentano al Ministero la relativa richiesta, nelle modalita' ed entro i termini definiti in un successivo provvedimento di attuazione del presente decreto. 2. A chiusura del termine definito per la presentazione delle istanze, il Ministero - anche attraverso il supporto delle Capitanerie di porto territorialmente competenti - procede all'istruttoria per la liquidazione degli aiuti ed effettuate le opportune verifiche, ricorrendone i presupposti, autorizza l'erogazione dei contributi di spettanza dei beneficiari; ove l'importo dei contributi da concedere superi le risorse disponibili di cui all'art. 3 riduce proporzionalmente per ogni singola impresa i contributi calcolati con le modalita' di cui all'art. 6. 3. Le procedure di cui al presente articolo dovranno concludersi entro il corrente anno 2020, per consentire l'impegno delle risorse di cui all'art. 10.