Art. 7
Procedure per la concessione ed erogazione
dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 3,
lettera a), le imprese interessate presentano al Ministero la
relativa richiesta, nelle modalita' ed entro i termini definiti in un
successivo provvedimento di attuazione del presente decreto.
2. A chiusura del termine definito per la presentazione delle
istanze, il Ministero - anche attraverso il supporto delle
Capitanerie di porto territorialmente competenti - procede
all'istruttoria per la liquidazione degli aiuti ed effettuate le
opportune verifiche, ricorrendone i presupposti, autorizza
l'erogazione dei contributi di spettanza dei beneficiari; ove
l'importo dei contributi da concedere superi le risorse disponibili
di cui all'art. 3 riduce proporzionalmente per ogni singola impresa i
contributi calcolati con le modalita' di cui all'art. 6.
3. Le procedure di cui al presente articolo dovranno concludersi
entro il corrente anno 2020, per consentire l'impegno delle risorse
di cui all'art. 10.