Art. 8
Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b)
1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 3,
lettera b), le imprese interessate presentano al Ministero la
relativa richiesta nelle modalita' ed entro i termini definiti in un
successivo provvedimento di attuazione del presente decreto.
2. A chiusura del termine definito per la presentazione delle
istanze, il Ministero procede all'istruttoria per la liquidazione
degli aiuti e, ove l'importo dei contributi da concedere superi le
risorse disponibili di cui all'art. 3 riduce proporzionalmente per
ogni singola impresa i contributi calcolati con le modalita' di cui
all'art. 6.
3. Le procedure di cui al presente articolo dovranno concludersi
entro il corrente anno 2020, per consentire l'impegno delle risorse
di cui all'art. 10.