Art. 2 Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 luglio 2020, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalita' concordate dalle due istituzioni. La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.