Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno
30 luglio 2020,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». 
  In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia  ed  il  Ministero
dell'economia e finanze, in deroga a quanto previsto  dagli  articoli
citati nel comma precedente, ciascuno per le  rispettive  competenze,
possono scegliere di  svolgere  le  operazioni  d'asta,  relative  al
titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio
di strumenti informatici, sulla base di  modalita'  concordate  dalle
due istituzioni. 
  La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto
di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale
nominale sottoscritto.