Art. 3 
 
  Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente
articolo, ha luogo il collocamento della ventesima tranche dei titoli
stessi, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli  10,
11, 12 e 13 del «decreto di massima». 
  Gli Specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare
al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di
sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2020.