Art. 3 Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima». Gli Specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2020.