Art. 3 
 
  Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente
articolo, ha luogo il collocamento della quarta  tranche  dei  titoli
stessi, secondo le modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e  13
del «decreto di massima». 
  In deroga a quanto previsto agli  art.  10,  secondo  comma  e  12,
secondo comma, del decreto  di  massima,  cosi'  come  modificato  ed
integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e 31383  del  16
aprile 2018,  relativi  rispettivamente,  all'importo  della  tranche
supplementare  ed  alla  percentuale   spettante   nel   collocamento
supplementare, l'importo della tranche  relativa  al  titolo  oggetto
della presente emissione sara' pari  al  20%.  La  percentuale  delle
quote da attribuire agli specialisti nel  collocamento  supplementare
sara' pari al 20% e sara' calcolato  per  il  15%  sulla  base  della
performance sul mercato primario per il restante 5% sulla base  della
performance sul mercato secondario. 
  Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare
al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di
sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 agosto 2020.