Art. 3 Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, secondo le modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima». In deroga a quanto previsto agli art. 10, secondo comma e 12, secondo comma, del decreto di massima, cosi' come modificato ed integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della tranche supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della tranche relativa al titolo oggetto della presente emissione sara' pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli specialisti nel collocamento supplementare sara' pari al 20% e sara' calcolato per il 15% sulla base della performance sul mercato primario per il restante 5% sulla base della performance sul mercato secondario. Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 agosto 2020.