IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che
al fine di  favorire  lo  sviluppo  dell'imprenditoria  femminile  in
agricoltura prevede che, con decreto del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  natura  non   regolamentare,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano  stabiliti,
nei limiti delle risorse di cui al comma 505 del medesimo  art.  1  e
nei limiti fissati dall'Unione europea, i criteri e le  modalita'  di
concessione di mutui a tasso zero, nel limite di 300.000 euro, per la
durata  massima  di  quindici  anni  comprensiva   del   periodo   di
preammortamento; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2019 che, ai sensi dell'art. 1, comma 506,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160,  ha  disposto  l'istituzione  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali del capitolo  n.  7723  «Fondo  rotativo  per  favorire  lo
sviluppo  dell'imprenditoria  femminile  in  agricoltura»,  con   uno
stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari a 15  milioni
di euro per l'anno 2020; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 193/2014; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante:  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Ritenuto  necessario,  in  un'ottica  di  efficacia  ed  efficienza
dell'azione amministrativa, affidare ad un unico soggetto il  compito
di ricevere,  istruire  e  deliberare  le  domande  di  accesso  alle
agevolazioni nonche' di erogare i relativi mutui agevolati; 
  Considerato che l'Istituto  di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare - ISMEA,  ente  vigilato  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, gia' gestisce ed  eroga,  per  conto
della stessa Amministrazione vigilante, mutui a tasso  agevolato  per
favorire  lo  sviluppo  e  il  consolidamento  dell'imprenditoria  in
agricoltura e pertanto  puo'  efficacemente  assumere  i  compiti  di
soggetto gestore anche delle agevolazioni in parola; 
  Considerato il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
del 12 ottobre 1983 che istituisce la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano  quale  apposita  sede  collegiale  utile   a   favorire   la
cooperazione tra l'attivita' dello Stato e quella delle regioni; 
  Vista  l'intesa  della  Conferenza  Stato-regioni  acquisita  nella
seduta del 18 giugno 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «ISMEA» o «Soggetto  gestore»:  Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare - ISMEA; 
    b) «Ministero»: Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali; 
    c) «regolamento»: regolamento (UE) n. 702/2014 della  Commissione
del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 193/2014; 
    d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto
20 del regolamento. 
    e) «Progetto»:  il  complesso  degli  investimenti  proposti  dal
soggetto beneficiario.