Art. 10 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  revocate  nei
seguenti casi: 
    a) mancato rispetto dei tempi previsti per la  realizzazione  del
progetto di investimento di cui all'art. 4, comma 2,  salvo  casi  di
forza maggiore oggettivamente dimostrabili; 
    b) trasferimento, alienazione o destinazione ad  usi  diversi  da
quelli previsti nel  progetto  di  investimento  dei  beni  mobili  e
immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni
dalla data di ultimazione del progetto  di  investimento  e  comunque
sino fino all'estinzione del mutuo agevolato; 
    c) cessazione dell'attivita' dell'impresa  agevolata  ovvero  sua
alienazione,  totale  o  parziale,  o  concessione  in  locazione,  o
trasferimento all'estero prima che siano  trascorsi  tre  anni  dalla
data di ultimazione del progetto di investimento e comunque sino fino
all'estinzione del mutuo agevolato; 
    d) fallimento dell'impresa beneficiaria prima che siano trascorsi
tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento; 
    e) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e  controllo
di cui all'art. 11; 
    f) mancata restituzione protratta per oltre un anno di  una  rata
del finanziamento concesso. 
  2.  Per  ogni  altra   indicazione   in   merito   alle   procedure
amministrative di revoca non espressamente esplicitate  nel  presente
articolo si rimanda alle istruzioni applicative di cui all'art. 13.