Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le agevolazioni concesse in applicazione  del  presente  decreto
sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art.  108,  paragrafo
3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ai sensi degli
articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  2. Sintesi delle  informazioni  relative  al  presente  decreto  e'
trasmessa alla Commissione europea mediante il  sistema  di  notifica
elettronica dieci  giorni  lavorativi  prima  della  sua  entrata  in
vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  3. Il regime di aiuto entra in vigore a  decorrere  dalla  data  di
ricezione  del  numero  di   identificazione   dell'aiuto   riportato
sull'avviso di ricevimento inviato dalla Commissione europea. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 luglio 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 747