Art. 2 Requisiti dei soggetti beneficiari Le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano alle micro imprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento, in qualsiasi forma costituite, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di aziende agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese; b) esercitare esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; c) essere amministrate e condotte da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola ovvero, nel caso di societa', essere composte, per oltre la meta' numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola; d) avere sede operativa nel territorio nazionale. e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; g) non rientrare tra le imprese in difficolta', cosi' come definite dall'art. 2, punto (14), del regolamento.