Art. 3 Agevolazioni concedibili e garanzie 1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1 sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore a 300.000 euro e comunque non superiore al 95% delle spese ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL. 2. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, comprensivo dell'IVA, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive. 3. Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potra' ricorrere a: a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi; b) in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso. 4. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalita' ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.