Art. 3 
 
                 Agevolazioni concedibili e garanzie 
 
  1. Per la  realizzazione  dei  progetti  di  cui  all'art.  1  sono
concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima
di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di
preammortamento, e di importo non superiore a 300.000 euro e comunque
non superiore al  95%  delle  spese  ammissibili,  nel  rispetto  dei
massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL. 
  2. L'impresa beneficiaria deve garantire la  copertura  finanziaria
del programma di investimento, comprensivo  dell'IVA,  apportando  un
contributo finanziario, attraverso risorse  proprie  ovvero  mediante
finanziamento esterno pari almeno  al  20%  delle  spese  ammissibili
complessive. 
  3. Il  mutuo  agevolato  deve  essere  assistito  da  garanzie  per
l'intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per  il
rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli  investimenti  da
realizzare. In particolare, si potra' ricorrere a: a)  iscrizione  di
ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di  finanziamento
oppure su altri beni del soggetto beneficiario  o  di  terzi;  b)  in
alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di  fideiussione
bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di  un  valore  delle
garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso. 
  4. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare  idonee  polizze
assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le  modalita'
ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.