Art. 4 Iniziative ammissibili 1. I progetti finanziabili devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attivita' agricole connesse; b) miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali purche' non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea; c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura. 2. I progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda e devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.