Art. 5 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1.  Per  la  realizzazione  del  progetto  sono  ammissibili   alle
agevolazioni le seguenti spese: 
    a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato; 
    b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; 
    c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento  di  beni
immobili; 
    d) oneri per il rilascio della concessione edilizia; 
    e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; 
    f) servizi di progettazione; 
    g) beni pluriennali; 
    h) acquisto di terreni; 
    i)  formazione  specialistica  dei  soci  e  dei  dipendenti  del
soggetto beneficiario, funzionali e  commisurati  alla  realizzazione
del progetto. 
  2. La spesa di cui alla lettera a) e' ammissibile nella misura  del
2% del valore complessivo dell'investimento da  realizzare;  inoltre,
la somma delle spese relative  allo  studio  di  fattibilita'  ed  ai
servizi di progettazione e'  ammissibile  complessivamente  entro  il
limite del 12% dell'investimento da realizzare. 
  3.  L'acquisto  di  terreni  e'  ammissibile  solo  in  misura  non
superiore al 10% dei costi ammissibili  totali  dell'investimento  da
realizzare. 
  4. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione  non  deve
essere superiore  al  100%  della  capacita'  produttiva,  stimata  a
regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento. 
  5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o  la
ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente  connesse  con
l'attivita' prevista dal progetto. 
  6. Non possono essere concessi aiuti per: 
    a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e  piante
annuali; 
    b) impianto di piante annuali; 
    c) lavori di drenaggio; 
    d)   investimenti   realizzati   per   conformarsi   alle   norme
dell'Unione, ad eccezione degli  aiuti  concessi  entro  ventiquattro
mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori; 
    e) acquisto di animali. 
  7. I beni  di  investimento  agevolabili  devono  essere  nuovi  di
fabbrica.  Non  sono  ammissibili  le  spese  per   investimenti   di
sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia,  e
le spese per l'IVA; ai sensi dell'art. 14, paragrafo  7  e  dell'art.
17, paragrafo 6, del  regolamento,  il  capitale  circolante  non  e'
ritenuto un costo ammissibile. 
  8. Non saranno concessi aiuti per investimenti in impianti  per  la
produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed
elettrica da fonti rinnovabili. 
  9. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le  spese  per  gli
acquisti o per lavori effettuati prima  della  data  di  delibera  di
ammissione alle agevolazioni.