Art. 7 
 
            Concessione ed erogazione delle agevolazioni 
 
  1. All'esito del  procedimento  istruttorio,  ISMEA,  esperiti  gli
adempimenti di cui all'art. 91 del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  delibera,
nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 506, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, la concessione delle agevolazioni o il rigetto
della domanda, dandone comunicazione agli interessati. 
  2.  La  deliberazione  di   concessione   individua   il   soggetto
beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la  misura
dell'agevolazione concessa in termini di  ESL,  stabilisce  le  spese
ammesse ed i tempi per  l'attuazione  del  progetto  e  definisce  la
durata del mutuo agevolato fermo restando l'erogazione  dello  stesso
in un'unica soluzione. 
  3. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di concessione
delle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a  ISMEA  la
documentazione  necessaria  alla  stipula  del  contratto  di   mutuo
agevolato secondo le modalita' indicate nelle istruzioni  applicative
di cui al successivo art. 13. 
  4. Nel contratto di mutuo agevolato sono disciplinati i  termini  e
le condizioni per  l'attuazione  del  progetto,  nonche'  i  rapporti
giuridici e finanziari tra ISMEA  e  il  soggetto  beneficiario,  ivi
inclusi i tassi di mora applicati in caso di inadempimento.