IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto l'art. 26 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni», e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale le misure ivi previste si applicano agli aumenti di capitale delle societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, anche semplificata, societa' cooperative, societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'art. 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita' assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese: a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; Visto il comma 2 del citato art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, che, ai fini della misura prevista dal comma 8 del medesimo articolo la societa' di cui al comma 1 soddisfa anche le seguenti condizioni: a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; b) si trova in situazione di regolarita' contributiva e fiscale; c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; d) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; Visto il comma 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, che subordina l'efficacia delle misure previste dal medesimo articolo all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il comma 4 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai sensi del quale ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o piu' societa', in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento; Visto il comma 5 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai sensi del quale «L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della societa' oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della societa' conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito d'imposta le societa' che controllano direttamente o indirettamente la societa' conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate»; Visto il comma 8 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai sensi del quale «Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della societa' ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali»; Visto il comma 11 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 del medesimo articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo previsto dal comma 10 dello stesso art. 26, pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2021; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta; Visto l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19», come modificata dalle comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020; Vista la decisione della Commissione europea del 31 luglio 2020, C(2020) 5443 final che ha considerato le misure agevolative contenute nell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020 compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107(3)(b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto reca i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 dell'art. 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2021, previsto dal comma 10 del medesimo art. 26.