Art. 2 
 
Ambito di applicazione  e  condizioni  per  beneficiare  del  credito
  d'imposta in favore degli investitori di cui all'art. 26, comma  4,
  del decreto-legge n. 34 del 2020 
 
  1. Ai soggetti che effettuano  tra  il  20  maggio  2020  e  il  31
dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o piu' societa' di cui al
comma 4 e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20 per
cento  dell'ammontare  del  conferimento  medesimo.  Il  conferimento
massimo su cui calcolare  il  credito  d'imposta  non  puo'  eccedere
l'importo di euro 2.000.000. 
  2.  L'investimento  agevolato  di  cui  al  comma  1  puo'   essere
effettuato indirettamente attraverso quote o azioni di  organismi  di
investimento collettivo del risparmio che non siano a  partecipazione
pubblica, diretta o indiretta, residenti nel territorio dello  Stato,
ai sensi dell'art. 73 del Tuir, o in Stati membri dell'Unione europea
o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico  europeo,  che
investono in misura superiore al 50 per cento  nel  capitale  sociale
delle societa' di cui al comma 4 tramite  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio e societa', direttamente o indirettamente, a
partecipazione pubblica. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non e' riconosciuto: 
    a) per gli investimenti effettuati dai soggetti di  cui  all'art.
162-bis  del  Tuir  e  dalle   imprese   che   esercitano   attivita'
assicurativa; 
    b) per gli investimenti effettuati da imprese  qualificabili,  al
31 dicembre 2019, come «imprese in difficolta'» ai sensi dell'art. 2,
punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dell'art.  2,  punto  14,
del regolamento  (UE)  n.  702/2014  e  dell'art.  3,  punto  5,  del
regolamento (UE) n. 1388/2014, a meno  che  non  siano  qualificabili
come microimprese o piccole imprese  ai  sensi  dell'allegato  I  del
regolamento (UE) n. 651/2014. In tal caso, a microimprese  e  piccole
imprese e' riconosciuto il credito d'imposta se non sono  soggette  a
procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali
procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato  la  garanzia  al
momento dell'investimento agevolato, e non hanno ricevuto  aiuti  per
il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o  avendoli  ricevuti
non siano piu' soggette a un piano  di  ristrutturazione  al  momento
dell'investimento agevolato. 
  4. L'agevolazione di  cui  ai  commi  1  e  2  e'  riconosciuta  in
relazione ai conferimenti effettuati in societa' per azioni, societa'
in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, anche
semplificata,  societa'  cooperative,  societa'  europee  di  cui  al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee  di  cui
al regolamento (CE) n.  1435/2003,  aventi  sede  legale  in  Italia,
regolarmente costituite e iscritte  nel  registro  delle  imprese,  a
condizione che: 
      a) non rientrino tra quelle di cui all'art. 162-bis del Tuir  e
tra quelle che esercitano attivita' assicurative; 
      b) non rientrino tra quelle qualificabili al 31 dicembre  2019,
come «imprese in difficolta'» ai sensi dell'art.  2,  punto  18,  del
regolamento (UE) n. 651/2014, dell'art. 2, punto 14, del  regolamento
(UE) n. 702/2014 e dell'art. 3, punto  5,  del  regolamento  (UE)  n.
1388/2014, a meno che non siano  qualificabili  come  microimprese  o
piccole imprese ai sensi dell'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014.  In  tal  caso,  a  microimprese  e  piccole   imprese   e'
riconosciuto il credito d'imposta se non sono  soggette  a  procedure
concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure
abbiano rimborsato il prestito o  revocato  la  garanzia  al  momento
dell'investimento agevolato,  e  non  hanno  ricevuto  aiuti  per  il
salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti  non
siano piu'  soggette  a  un  piano  di  ristrutturazione  al  momento
dell'investimento agevolato; 
      c) presentino, con riferimento al periodo  d'imposta  2019,  un
ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del
Tuir superiore a cinque milioni di euro e fino a cinquanta milioni di
euro; nel caso in cui la societa' appartenga  ad  un  gruppo,  si  fa
riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al  piu'
elevato  grado  di  consolidamento,  non  tenendo  conto  dei  ricavi
conseguiti all'interno del gruppo; 
      d) abbiano subito, a  causa  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione  complessiva
dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere  a)  e
b), del Tuir rispetto allo stesso  periodo  dell'anno  precedente  in
misura non inferiore al 33 per cento; nel caso  in  cui  la  societa'
appartenga ad un gruppo, si  fa  riferimento  al  valore  dei  citati
ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di  consolidamento,
non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; 
      e) abbiano deliberato dopo il 19  maggio  2020  un  aumento  di
capitale a pagamento, con integrale versamento dello stesso entro  il
31 dicembre 2020. 
  5. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto  a
condizione che  i  conferimenti  ivi  previsti  siano  effettuati  in
esecuzione della delibera di cui alla lettera e) del comma 4. 
  6. L'agevolazione di cui al presente articolo spetta  in  relazione
ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale  sociale  e
della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle societa'  di
cui al comma 4, anche in seguito  alla  conversione  di  obbligazioni
convertibili in azioni o  quote  di  nuova  emissione,  nonche'  agli
investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo  del
risparmio di cui al comma 2. 
  7. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e' altresi' riconosciuta in
relazione agli investimenti effettuati in stabili  organizzazioni  in
Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea  o  in
Paesi appartenenti allo spazio economico europeo, nel rispetto  delle
condizioni previste dal  comma  4;  in  tale  ipotesi  l'agevolazione
spetta in relazione alla parte  corrispondente  agli  incrementi  del
fondo di dotazione della stabile organizzazione. 
  8.  La  partecipazione  riveniente  dal  conferimento  deve  essere
posseduta, a pena di decadenza dall'agevolazione, fino al 31 dicembre
2023.