Art. 2 Ambito di applicazione e condizioni per beneficiare del credito d'imposta in favore degli investitori di cui all'art. 26, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 1. Ai soggetti che effettuano tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o piu' societa' di cui al comma 4 e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento dell'ammontare del conferimento medesimo. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere l'importo di euro 2.000.000. 2. L'investimento agevolato di cui al comma 1 puo' essere effettuato indirettamente attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio che non siano a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 73 del Tuir, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50 per cento nel capitale sociale delle societa' di cui al comma 4 tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e societa', direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica. 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non e' riconosciuto: a) per gli investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art. 162-bis del Tuir e dalle imprese che esercitano attivita' assicurativa; b) per gli investimenti effettuati da imprese qualificabili, al 31 dicembre 2019, come «imprese in difficolta'» ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dell'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 3, punto 5, del regolamento (UE) n. 1388/2014, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. In tal caso, a microimprese e piccole imprese e' riconosciuto il credito d'imposta se non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell'investimento agevolato, e non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti non siano piu' soggette a un piano di ristrutturazione al momento dell'investimento agevolato. 4. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuta in relazione ai conferimenti effettuati in societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, anche semplificata, societa' cooperative, societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, a condizione che: a) non rientrino tra quelle di cui all'art. 162-bis del Tuir e tra quelle che esercitano attivita' assicurative; b) non rientrino tra quelle qualificabili al 31 dicembre 2019, come «imprese in difficolta'» ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dell'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 3, punto 5, del regolamento (UE) n. 1388/2014, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. In tal caso, a microimprese e piccole imprese e' riconosciuto il credito d'imposta se non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell'investimento agevolato, e non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti non siano piu' soggette a un piano di ristrutturazione al momento dell'investimento agevolato; c) presentino, con riferimento al periodo d'imposta 2019, un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir superiore a cinque milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; d) abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; e) abbiano deliberato dopo il 19 maggio 2020 un aumento di capitale a pagamento, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020. 5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che i conferimenti ivi previsti siano effettuati in esecuzione della delibera di cui alla lettera e) del comma 4. 6. L'agevolazione di cui al presente articolo spetta in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle societa' di cui al comma 4, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonche' agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 2. 7. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e' altresi' riconosciuta in relazione agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo spazio economico europeo, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 4; in tale ipotesi l'agevolazione spetta in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione della stabile organizzazione. 8. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta, a pena di decadenza dall'agevolazione, fino al 31 dicembre 2023.