Art. 3 Procedura di riconoscimento del credito d'imposta in favore degli investitori di cui all'art. 26, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 1. I soggetti investitori e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui all'art. 2 presentano all'Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalita' definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, contenente: a) il codice fiscale della societa' conferitaria nonche' l'indicazione dell'importo del conferimento effettuato e dell'ammontare del credito d'imposta richiesto; b) nel caso in cui il soggetto conferente sia una societa', l'attestazione di non controllare direttamente o indirettamente la societa' conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest'ultima controllata; c) l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; d) gli altri elementi eventualmente individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo del presente comma. 2. A pena di decadenza dall'agevolazione, il richiedente deve acquisire prima della presentazione dell'istanza di cui al comma 1: a) una copia della delibera di aumento del capitale sociale di cui all'art. 2, comma 4, lettera e); b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta che la societa' conferitaria non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Qualora il credito d'imposta spettante in relazione al conferimento effettuato dal richiedente determini il superamento dei limiti di cui al precedente periodo, la societa' conferitaria deve indicare anche l'importo massimo del credito d'imposta che l'investitore puo' richiedere. 3. La copia della delibera di aumento del capitale sociale e la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 devono essere conservate, a cura del richiedente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorita' che effettuano le attivita' di controllo. 4. Il credito d'imposta e' riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 1. 5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia delle entrate comunica al richiedente il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante. 6. A seguito della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento e l'ammontare del credito d'imposta, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 consegnano alla societa' conferitaria una dichiarazione nella quale attestano la misura dell'incentivo ricevuto al fine di consentire a quest'ultima la verifica del rispetto dei limiti di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».