Art. 3 
 
Procedura di riconoscimento del credito  d'imposta  in  favore  degli
  investitori di cui all'art. 26, comma 4, del  decreto-legge  n.  34
  del 2020 
 
  1.  I  soggetti  investitori  e  gli  organismi   di   investimento
collettivo  del  risparmio  che  intendono  avvalersi   del   credito
d'imposta di cui all'art.  2  presentano  all'Agenzia  delle  entrate
apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalita'  definiti
con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, contenente: 
    a)  il  codice  fiscale  della  societa'   conferitaria   nonche'
l'indicazione   dell'importo   del    conferimento    effettuato    e
dell'ammontare del credito d'imposta richiesto; 
    b) nel caso in cui  il  soggetto  conferente  sia  una  societa',
l'attestazione di non controllare direttamente  o  indirettamente  la
societa' conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo  o
collegata con la conferitaria ovvero di non  essere  da  quest'ultima
controllata; 
    c) l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui  e'  obbligatorio
il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea,
da portare in diminuzione del credito d'imposta  richiesto  ai  sensi
dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
    d)  gli  altri  elementi   eventualmente   individuati   con   il
provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al
primo periodo del presente comma. 
  2. A pena  di  decadenza  dall'agevolazione,  il  richiedente  deve
acquisire prima della presentazione dell'istanza di cui al comma 1: 
    a) una copia della delibera di aumento del  capitale  sociale  di
cui all'art. 2, comma 4, lettera e); 
    b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante  attesta  che  la
societa' conferitaria non ha beneficiato ai sensi della  sezione  3.1
della  comunicazione  della  Commissione  europea   recante   «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del  COVID-19»  di  misure  di  aiuto  per  un
ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro  120.000  per  le
imprese operanti nel settore della pesca  e  dell'acquacoltura  o  ad
euro 100.000 per le imprese operanti  nel  settore  della  produzione
primaria di prodotti agricoli. Qualora il credito d'imposta spettante
in relazione al conferimento effettuato dal richiedente determini  il
superamento dei limiti di cui  al  precedente  periodo,  la  societa'
conferitaria  deve  indicare  anche  l'importo  massimo  del  credito
d'imposta che l'investitore puo' richiedere. 
  3. La copia della delibera di aumento del  capitale  sociale  e  la
dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 devono essere conservate,
a cura  del  richiedente,  fino  a  quando  non  siano  definiti  gli
accertamenti relativi  al  corrispondente  periodo  di  imposta,  per
essere esibite a richiesta alle autorita' che effettuano le attivita'
di controllo. 
  4. Il credito d'imposta e' riconosciuto dall'Agenzia delle entrate,
previa  verifica  della  correttezza  formale   dei   dati   indicati
nell'istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e  fino
all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 1. 
  5. Entro trenta giorni dalla data di  presentazione  delle  singole
istanze,  l'Agenzia  delle  entrate  comunica   al   richiedente   il
riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso,
l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante. 
  6. A seguito della  comunicazione  con  la  quale  l'Agenzia  delle
entrate  comunica  il  riconoscimento  e  l'ammontare   del   credito
d'imposta, i soggetti di cui ai commi 1 e 2  dell'art.  2  consegnano
alla societa' conferitaria una dichiarazione nella quale attestano la
misura dell'incentivo ricevuto al fine di consentire  a  quest'ultima
la verifica del rispetto dei limiti di cui  alla  sezione  3.1  della
comunicazione della Commissione europea  recante  «Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19».