Art. 5 Ambito di applicazione e condizioni per beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 26, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 1. Alle societa' di cui all'art. 2, comma 4, che soddisfano le condizioni ivi indicate, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 4, lettera e), dell'art. 2. 2. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, la societa' soddisfa anche le seguenti condizioni: a) si trova in situazione di regolarita' contributiva e fiscale; b) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; c) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7. 3. Le aziende in concordato preventivo di continuita' con omologa gia' emessa, che si trovano in situazione di regolarita' contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione gia' esistenti alla data del 19 maggio 2020, possono accedere all'agevolazione di cui al comma 1.