Art. 5 
 
Ambito di applicazione  e  condizioni  per  beneficiare  del  credito
  d'imposta di cui all'art. 26, comma 8, del decreto-legge n. 34  del
  2020 
 
  1. Alle societa' di cui all'art. 2,  comma  4,  che  soddisfano  le
condizioni ivi  indicate,  salvo  quanto  previsto  al  comma  3  del
medesimo articolo, e' riconosciuto, a seguito  dell'approvazione  del
bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari  al  50  per
cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del  patrimonio  netto,
al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del  30  per  cento
dell'aumento di capitale di cui al comma 4, lettera e), dell'art. 2. 
  2. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma  1,
la societa' soddisfa anche le seguenti condizioni: 
    a) si trova in situazione di regolarita' contributiva e fiscale; 
    b) si trova in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; 
    c)  non  rientra  tra  le  societa'   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
    e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    f) nei confronti degli amministratori, dei soci  e  del  titolare
effettivo non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque
anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
nei casi in cui  sia  stata  applicata  la  pena  accessoria  di  cui
all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7. 
  3. Le aziende in concordato preventivo di continuita'  con  omologa
gia' emessa, che si trovano in situazione di regolarita' contributiva
e fiscale all'interno  di  piani  di  rientro  e  rateizzazione  gia'
esistenti  alla  data  del   19   maggio   2020,   possono   accedere
all'agevolazione di cui al comma 1.