Art. 6 
 
Procedura di riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 26,
              comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 
 
  1. La societa' che intende avvalersi del credito d'imposta  di  cui
all'art. 5 presenta all'Agenzia delle entrate  apposita  istanza,  da
inviare nei termini e con le modalita' definiti con provvedimento del
direttore della medesima Agenzia, contenente: 
    a)  l'indicazione  dell'ammontare   delle   perdite   ammissibili
all'agevolazione e dell'importo del credito d'imposta richiesto; 
    b) l'indicazione dell'ammontare complessivo del credito d'imposta
riconosciuto in favore degli investitori di cui  all'art.  2,  con  i
relativi codici fiscali; 
    c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante  attesta  che  la
societa', anche tenuto conto del credito d'imposta  in  favore  degli
investitori di cui all'art. 2, non  ha  beneficiato  ai  sensi  della
sezione 3.1 della comunicazione  della  Commissione  europea  recante
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di misure di aiuto
per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero  ad  euro  120.000
per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o
ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della  produzione
primaria di prodotti agricoli; 
    d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta l'importo
degli aiuti non rimborsati, di cui e'  obbligatorio  il  recupero  in
esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare  in
diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
    e)  gli  altri  elementi   eventualmente   individuati   con   il
provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al
primo periodo del presente comma. 
  2. A pena  di  decadenza  dall'agevolazione,  il  richiedente  deve
acquisire prima della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 la
dichiarazione nella quale i soggetti e gli organismi di  investimento
collettivo  del  risparmio  che   abbiano   effettuato   conferimenti
agevolati ai sensi dell'art. 2  del  presente  decreto  attestano  la
misura dell'incentivo riconosciuto. 
  3. La delibera di aumento del capitale sociale di cui  all'art.  2,
comma 4, lettera e) e la dichiarazione di  cui  al  comma  precedente
devono essere conservate, a cura del richiedente, fino a  quando  non
siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di
imposta, per essere esibite a richiesta alle autorita' che effettuano
le attivita' di controllo. 
  4. Il credito d'imposta e' riconosciuto dall'Agenzia delle entrate,
previa  verifica  della  correttezza  formale   dei   dati   indicati
nell'istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e  fino
all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 1. 
  5. Entro trenta giorni dalla data di  presentazione  delle  singole
istanze,  l'Agenzia  delle  entrate   comunica   alla   societa'   il
riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso,
l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.