Art. 6 Procedura di riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 26, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 1. La societa' che intende avvalersi del credito d'imposta di cui all'art. 5 presenta all'Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalita' definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, contenente: a) l'indicazione dell'ammontare delle perdite ammissibili all'agevolazione e dell'importo del credito d'imposta richiesto; b) l'indicazione dell'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto in favore degli investitori di cui all'art. 2, con i relativi codici fiscali; c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta che la societa', anche tenuto conto del credito d'imposta in favore degli investitori di cui all'art. 2, non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; e) gli altri elementi eventualmente individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo del presente comma. 2. A pena di decadenza dall'agevolazione, il richiedente deve acquisire prima della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 la dichiarazione nella quale i soggetti e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che abbiano effettuato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto attestano la misura dell'incentivo riconosciuto. 3. La delibera di aumento del capitale sociale di cui all'art. 2, comma 4, lettera e) e la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere conservate, a cura del richiedente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorita' che effettuano le attivita' di controllo. 4. Il credito d'imposta e' riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 1. 5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia delle entrate comunica alla societa' il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.