Art. 7 Utilizzazione del credito d'imposta di cui all'art. 26, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 da parte della societa' 1. Il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 6 e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, comma 5, del Tuir, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo. 3. Per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 4, comma 3.