Art. 7 
 
Utilizzazione del credito d'imposta di cui all'art. 26, comma 8,  del
  decreto-legge n. 34 del 2020 da parte della societa' 
 
  1. Il credito  d'imposta  riconosciuto  ai  sensi  dell'art.  6  e'
utilizzabile in compensazione, ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  a  partire  dal  decimo  giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa  al
periodo di effettuazione dell'investimento, senza l'applicazione  dei
limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal
fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena  il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  L'ammontare  del
credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione  non  deve  eccedere
l'importo riconosciuto dall'Agenzia delle entrate,  pena  il  rifiuto
dell'operazione di versamento. 
  2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui all'art. 109, comma  5,  del  Tuir,  e  deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo
d'imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando  non
se ne conclude l'utilizzo. 
  3. Per la regolazione contabile delle compensazioni  esercitate  ai
sensi del presente articolo, trova applicazione  la  disposizione  di
cui all'art. 4, comma 3.