Art. 9 
 
                   Controlli del credito d'imposta 
 
  1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione  sia
in tutto o in parte non spettante procede al  recupero  del  relativo
importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1,  commi  da  421  a
423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,
si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le  imposte  sui
redditi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 agosto 2020 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 973