Art. 9 Controlli del credito d'imposta 1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 agosto 2020 Il Ministro: Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 973