IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5  dicembre  1997,  n.  430,
recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione
economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma  dell'art.  7
della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le  funzioni  svolte
dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica
(CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo,  sulla  base
di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e  che,  in
particolare, al comma  1,  lettera  a),  prevede  che  il  CIPE,  tra
l'altro, definisce le linee di politica economica  da  perseguire  in
ambito nazionale, comunitario e internazionale; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
143, recante «Disposizioni in materia di commercio  con  l'estero,  a
norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni,  che  attribuisce  al
CIPE il compito di definire con delibera le operazioni e le categorie
di  rischi  assicurabili  da  parte  dell'Istituto  per   i   servizi
assicurativi del commercio estero (ora Sace S.p.a.), su proposta  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
(ora Ministero dell'economia e delle finanze),  di  concerto  con  il
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
tenendo anche  conto  degli  accordi  internazionali,  nonche'  della
normativa  e  degli  indirizzi  dell'Unione  europea  in  materia  di
privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi
comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti  con
il sostegno dello Stato; 
  Visto, altresi', l'art. 8, comma 1, secondo periodo,  del  predetto
decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale dispone che la legge di
approvazione del bilancio dello  Stato  definisce  i  limiti  globali
degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del  predetto  art.  2,
distintamente per le garanzie  di  durata  inferiore  e  superiore  a
ventiquattro mesi; 
  Visto l'art. 5, comma 1, dello statuto di Sace S.p.a. che  prevede,
tra l'altro, che le attivita' che beneficiano  della  garanzia  dello
Stato sono soggette alle delibere del CIPE ai sensi degli articoli 2,
comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998; 
  Vista la  direttiva  98/29/CE  del  7  maggio  1998  del  Consiglio
dell'Unione  europea  relativa  all'armonizzazione  delle  principali
disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione
per operazioni garantite a medio e lungo termine; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 95, recante «Attuazione della direttiva  98/29/CE  in  materia  di
assicurazione  dei  crediti  all'esportazione   per   le   operazioni
garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e
le categorie di rischi assicurabili da Sace S.p.a. sono definite  con
delibera del  CIPE  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 143 del 1998; 
  Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per  lo
sviluppo  economico,  sociale  e   territoriale»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una
quota parte dei limiti degli  impegni  assicurativi  assistiti  dalla
garanzia  dello  Stato  indicati  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio dello Stato possa essere  riservata  all'attivita'  indicata
nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture  assicurative
in relazione a  finanziamenti,  prestiti  obbligazionari,  titoli  di
debito  ed  altri  strumenti  finanziari  connessi  al  processo   di
internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati  membri
sull'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  all'assicurazione  del   credito
all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01); 
  Visto il regolamento delegato  UE  n.  727/2013  della  Commissione
europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del  regolamento
UE n. 1233/2011 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativo
all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti  all'esportazione
che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  recante  «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,  nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali», convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, il quale ha disposto ulteriori  modifiche
all'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e,  in
particolare, ha disposto: con l'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  la
modifica dell'art. 6, comma 9; con l'art. 2, comma 1, lettera b),  la
sostituzione dei commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies,
9-septies  e  9-octies;  con  l'art.  2,   comma   1,   lettera   c),
l'introduzione del comma 14-bis; 
  Visto inoltre l'art. 2, comma 2, del sopra citato  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, il quale dispone che «gli impegni  assunti  e  le
operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di Sace S.p.a.
nonche' le garanzie  rilasciate  dallo  Stato  prima  della  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  sulla  base  delle  norme
previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera b),  del
presente  articolo,  e  delle  disposizioni  primarie  e   secondarie
relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme  e  dalle
medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5  e  6  del
presente articolo»; 
  Considerato, pertanto, che per le fattispecie  previste  dal  sopra
richiamato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 23 del  2020,  trova
applicazione  il  previgente  art.  6,  comma   9-bis,   del   citato
decreto-legge  n.  269  del  2003,  introdotto   dall'art.   32   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale, tra  l'altro,  prevede:
che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato puo' operare in
favore di Sace S.p.a.  rispetto  ad  operazioni  riguardanti  settori
strategici per  l'economia  italiana  ovvero  societa'  di  rilevante
interesse nazionale in termini di livelli occupazionali,  di  entita'
di fatturato o di ricadute per il sistema  economico  produttivo  del
Paese in grado di determinare in capo a Sace S.p.a. elevati rischi di
concentrazione  verso  singole  controparti,  gruppi  di  controparti
connesse o Paesi di destinazione; che in tal caso la  garanzia  dello
Stato opera a copertura di eventuali  perdite  eccedenti  determinate
soglie e fino ad un ammontare massimo di capacita', compatibile con i
limiti globali degli impegni assumibili in garanzia; che e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del
predetto comma 9-bis (di seguito: «Fondo»); 
  Visto, altresi', per  le  medesime  ragioni  di  cui  al  paragrafo
precedente,  il  previgente  testo  dell'art.  6,  comma  9-ter,  del
predetto  decreto-legge  n.  269  del  2003,   anch'esso   introdotto
dall'art. 32 del decreto-legge n.  91  del  2014,  che  prevede,  tra
l'altro: che il Ministero dell'economia e delle finanze  stipula  con
Sace S.p.a. uno schema di convenzione che disciplina  lo  svolgimento
dell'attivita' assicurativa per rischi  non  di  mercato  di  cui  ai
previgenti commi 9 e 9-bis, e specificamente il  funzionamento  della
garanzia di cui al previgente comma 9-bis, ivi  inclusi  i  parametri
per  la  determinazione  della   concentrazione   del   rischio,   la
ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri  di
quantificazione  del  premio  riconosciuto  allo  Stato,  nonche'  il
livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.a. e'  tenuta  ad
assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi  criteri  di
misurazione; che la convenzione ha una durata di dieci anni;  che  lo
schema di convenzione e' approvato con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto l'art. 6, comma 9, del sopra richiamato decreto-legge n.  269
del 2003 che prevede, tra l'altro, che gli impegni  assunti  da  Sace
S.p.a., nello  svolgimento  dell'attivita'  assicurativa  di  cui  al
medesimo comma, sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati  dalla
legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente  per  le
garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi; 
  Vista la  delibera  di  questo  Comitato  20  luglio  2007,  n.  62
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  243  del  18  ottobre  2007)
concernente le operazioni e rischi assicurabili da Sace S.p.a.; 
  Vista la delibera di  questo  Comitato  14  febbraio  2014,  n.  17
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  190  del  18  agosto  2014),
concernente le operazioni e le categorie di  rischi  assicurabili  da
Sace S.p.a., in base alla  quale,  fermo  restando  quanto  stabilito
nella delibera n. 62 del 2007 e nel rispetto dei limiti globali degli
impegni assumibili definiti con la legge di approvazione del bilancio
dello Stato, nonche' degli accordi internazionali e  della  normativa
dell'Unione europea e nazionale, Sace  S.p.a.  puo'  intervenire  nei
settori caratterizzati, per la natura del mercato di riferimento,  da
un esiguo numero di controparti e dai conseguenti rischi; 
  Vista la delibera di  questo  Comitato  10  novembre  2014,  n.  52
(pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del  5  gennaio  2015),
concernente le operazioni e le categorie di  rischi  assicurabili  da
Sace S.p.a.; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
novembre  2014,  che  ha:  individuato  i  settori   strategici   per
l'economia italiana e stabilito che i predetti settori possono essere
modificati e/o integrati con delibere assunte dal CIPE;  definito  la
disciplina del Fondo; istituito un Comitato con compiti, tra l'altro,
di analisi delle risultanze relative al portafoglio in essere di Sace
S.p.a.,  di  proposta  e  di  controllo  (di  seguito:  «Comitato  di
monitoraggio»); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
novembre 2014 di approvazione della convenzione stipulata ai sensi  e
per gli effetti del previgente art. 6, commi 9, 9-bis  e  9-ter,  del
citato decreto-legge n. 269 del 2003, tra il Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Sace S.p.a. (di  seguito:
«Convenzione»),  che   disciplina   lo   svolgimento   dell'attivita'
assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e,
specificamente, il funzionamento  della  garanzia  di  cui  al  comma
9-bis,  ivi  inclusi  i  parametri  per   la   determinazione   della
concentrazione del  rischio,  la  ripartizione  dei  rischi  e  delle
relative remunerazioni,  i  criteri  di  quantificazione  del  premio
riconosciuto   allo   Stato   nonche'   il    livello    minimo    di
patrimonializzazione che Sace S.p.a.  e'  tenuta  ad  assicurare  per
poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; 
  Visto l'art. 7.6 della Convenzione che prevede, da un lato, che  il
Comitato  di  monitoraggio  approva  le  «soglie  di  attivazione»  e
determina la portata massima  dell'insieme  degli  impegni  a  carico
dello  Stato  rispetto  alle   variabili   controparte,   gruppo   di
controparti connesse, settore e Paese  -  limiti  che,  salvo  quanto
previsto dall'art. 7.8 della medesima Convenzione, restano validi per
l'intera annualita' successiva; e, dall'altro, che la portata massima
dell'esposizione a carico dello Stato non puo' in ogni caso  superare
per le variabili settore e Paese la  quota  percentuale  massima  sul
portafoglio del 70% (settanta per cento) rispetto alla quota ritenuta
da Sace S.p.a. e per la variabile controparte  la  quota  percentuale
massima sul portafoglio del 100%  (cento  per  cento)  rispetto  alla
quota ritenuta da Sace S.p.a.; 
  Visto l'art. 7.8 della Convenzione in base  al  quale  qualora  nel
periodo annuale  di  validita'  delle  «soglie  di  attivazione»  sia
esaurita la predetta portata massima rispetto  a  una  o  piu'  delle
variabili di cui all'art. 7.6,  Sace  S.p.a.  avra'  la  facolta'  di
richiedere la convocazione straordinaria, entro  trenta  giorni,  del
Comitato di monitoraggio per sottoporre a quest'ultimo l'innalzamento
della portata massima cumulata a carico  dello  Stato  (c.d.  «limite
speciale»)  per  una  delle  variabili  indicate.  Il   Comitato   di
monitoraggio valutera' detta  richiesta  e  le  eventuali  condizioni
tecniche di rilascio; 
  Visto l'art. 1, comma 879, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,   che   ha
incrementato la dotazione del Fondo di 150  (centocinquanta)  milioni
di euro per l'anno 2016; 
  Visto l'art. 3, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che, al comma 3,  ha
fissato con riferimento agli impegni assumibili da  Sace  S.p.a.  per
l'anno finanziario 2019 rispettivamente in 3.000 (tremila) milioni di
euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e  in  22.000
(ventiduemila) milioni di euro per le garanzie di durata superiore  a
ventiquattro mesi, gli importi massimi di garanzia dello Stato e,  al
comma 4, ha disposto che  Sace  S.p.a.  e'  autorizzata,  per  l'anno
finanziario 2019, a  rilasciare  garanzie  e  coperture  assicurative
relativamente alle attivita' di cui al  predetto  art.  11-quinquies,
comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2005, entro  una  quota  massima
del 30% (trenta  per  cento)  di  ciascuno  dei  limiti  indicati  al
medesimo comma 3; 
  Visto il  parere  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  reso  al
Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile  2016,  n.
188938, relativamente a «Garanzia  dello  Stato  per  rischi  non  di
mercato in favore di Sace S.p.a. ex art. 6, commi 9-bis e 9-ter,  del
decreto-legge n. 269/2003 -  innalzamento  della  portata  massima  a
carico dello Stato (c.d. «limite speciale»)  previsto  dall'art.  7.8
della richiamata Convenzione MEF-SACE del 19 novembre 2014»,  secondo
cui, tra l'altro: 
    l'intervento del CIPE  appare  necessario  sia  alla  luce  della
previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n.  143  del
1998, che lo prescrive in via generale per tutte le  operazioni  e  i
rischi assicurabili da Sace S.p.a., sia in quanto detto intervento e'
contemplato, altresi', dall'art. 2, comma 1, del decreto  legislativo
n. 95 del 2000 attuativo  della  direttiva  29/98/CE  in  materia  di
assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a  medio
e lungo termine; 
    occorre     valutare     rigorosamente     la      compatibilita'
dell'innalzamento della predetta portata massima  cumulata  a  carico
dello Stato con i meccanismi  di  funzionamento  e  salvaguardia  del
Fondo al  fine  di  non  superare  i  limiti  globali  degli  impegni
assumibili in garanzia; 
    il presupposto per poter aumentare la predetta portata massima e'
l'esistenza nel Fondo di un idoneo accantonamento, fermo restando che
nel  Fondo  dovrebbero  residuare   ulteriori   risorse   finanziarie
disponibili  a  fronte  di  future  istanze  per  il  rilascio  della
garanzia,  con  conseguente  onere  di  rifinanziamento  in  caso  di
esaurimento delle stesse; 
  Vista la delibera di questo Comitato del 9  novembre  2016,  n.  51
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del  25  novembre  2016),
che ha, tra l'altro stabilito: 
    a) di individuare i settori strategici  per  l'economia  italiana
con maggiore impatto  economico-sociale  per  i  quali  e'  possibile
l'attivazione del «limite speciale»  ai  sensi  dell'art.  7.8  della
Convenzione, fissandone criteri e modalita'; 
    b) di  approvare  le  singole  operazioni  riferite  ai  predetti
settori  strategici  con  attivazione  del  «limite  speciale»,   con
eventuali indicazioni in termini  di  priorita'  tra  le  operazioni,
previa verifica istruttoria, da parte dei Ministeri  dell'economia  e
delle finanze e dello sviluppo economico, della compatibilita'  delle
operazioni medesime con: i limiti globali degli impegni assumibili in
garanzia da Sace S.p.a.; il principio della condivisione del  rischio
tra Stato e  Sace  S.p.a.;  la  dotazione  del  Fondo;  i  limiti  di
esposizione definiti per ciascun settore; 
    c) che per  il  settore  croceristico  puo'  essere  attivato  il
menzionato «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione
per operazioni nella pipeline  2016 -  2017  di  SACE,  fissandone  i
limiti (25 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato;  40
per cento del  portafoglio  complessivo;  garanzia  statale  pari  al
massimo 400 per cento del  trattenuto  da  SACE),  approvando  alcune
specifiche  operazioni  nel   settore,   disponendo,   altresi',   un
incremento della dotazione del Fondo fino a un importo massimo di 500
(cinquecento) milioni di euro, mediante utilizzo  delle  risorse  del
citato fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89; 
  Viste  le  osservazioni  della  Corte  dei   conti   in   sede   di
registrazione  della  citata  delibera  n.  51  del  2016  in  ordine
all'opportunita'  di  aggiornare  la   Convenzione,   prevedendo   un
accantonamento aggiuntivo che tenga conto, oltre  che  della  perdita
attesa,  anche  delle  perdite  inattese,  della  concentrazione  del
rischio, della differenza tra premio commerciale  e  premio  tecnico,
del  rating  dell'impresa,  e  soprattutto,  che  Sace  conservi  una
percentuale adeguata del rischio su ciascuna nuova operazione; 
  Vista la delibera di questo Comitato del  21  marzo  2018,  n.  34,
concernente «Operazioni  e  rischi  assicurabili  da  Sace  S.p.a.  e
garantibili dallo  Stato  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  9-bis  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con  la  quale,
in  particolare:  sono  state  confermate,  anche  per  il  2018,  le
previsioni di cui all'art. 2 della delibera di questo Comitato n.  51
del 2016 relativamente alle  operazioni  e  rischi  assicurabili  nel
settore crocieristico; ai sensi dell'art. 1 della stessa delibera  n.
51 del 2016, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e
delle ricadute sul sistema produttivo del Paese, e' stata  estesa  la
possibilita'  di  attivare  il  «limite   speciale»,   entro   limiti
determinati, per il settore della difesa con  controparte  sovrana  e
per operazioni con controparte sovrana nei Paesi Argentina, Egitto  e
Kenya; 
  Visto il verbale della riunione del  Comitato  di  monitoraggio  in
data 2 agosto 2019,  nel  quale,  tra  l'altro,  detto  Comitato,  in
considerazione dei favorevoli impatti per l'economia, si e'  espresso
positivamente sul documento «Piano annuale 2019»  (ivi  compresi:  il
quadro delle operazioni per ciascuno dei settori e Paesi per i  quali
si prevede la concessione del c.d. «limite speciale»;) le ipotesi  di
definizione dei limiti di operativita' della garanzia dello  Stato  e
delle   soglie   di   attivazione),   indicando   l'opportunita'   di
un'estensione dell'ambito di operativita' della delibera CIPE  n.  51
del 2016 e della successiva delibera n. 34 del  2018  ai  fini  della
concessione del c.d. «limite speciale» nel 2019 a: 
    a) ulteriori  operazioni  nella  pipeline  di  SACE  nel  settore
crocieristico,  con  i  medesimi  limiti  (25  miliardi  di  euro  di
esposizione cumulata SACE +  Stato;  40  per  cento  del  portafoglio
complessivo; garanzia statale pari al massimo al 400  per  cento  del
trattenuto da SACE); 
    b) ulteriori operazioni nel settore della Difesa, con i  medesimi
limiti (18 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato;  29
per cento del  portafoglio  complessivo;  garanzia  statale  pari  al
massimo al 400 per cento del trattenuto da SACE)  esclusivamente  per
operazioni con controparte sovrana; 
    c) ulteriori operazioni con  controparte  sovrana  Egitto  con  i
medesimi limiti (6 miliardi di euro di esposizione  cumulata  SACE  +
Stato; 10 per cento del  portafoglio  complessivo;  garanzia  statale
pari  al  massimo  al  400  per  cento  del   trattenuto   da   SACE)
coerentemente  con  le  indicazioni  della  Cabina   di   regia   per
l'internazionalizzazione; 
    d) ulteriori operazioni con controparte sovrana Argentina,  entro
limiti piu' contenuti alla luce  del  mutato  contesto  economico  di
riferimento (1,5 miliardi di euro  di  esposizione  cumulata  SACE  +
Stato; 3 per cento del portafoglio complessivo; garanzia statale pari
al massimo 150 per cento del trattenuto da SACE) coerentemente con le
indicazioni della Cabina di regia per l'internazionalizzazione; 
  Considerato che  il  predetto  piano  annuale  indica  gli  impatti
potenziali sull'economia italiana del  complesso  di  quei  progetti,
ricompresi nella pipeline di Sace S.p.a. per il 2019  e  realizzabili
solo  con   applicazione   del   «limite   speciale»,   nei   settori
crocieristico e della difesa nonche' nei Paesi Argentina  ed  Egitto,
in termini di maggiore:  valore  della  produzione  (complessivamente
circa  127  miliardi  di  euro);  PIL  (complessivamente  circa  43,4
miliardi di euro); livello  occupazionale  (complessivamente  595.900
Unita' lavorative annue - ULA); 
  Vista la successiva nota in data 10 settembre 2019, con la quale la
SACE, in considerazione dell'intervenuto peggioramento  del  contesto
macroeconomico dello Stato argentino, ha ritenuto, tenuto conto della
linea di prudente apprezzamento costantemente adottata  dal  Comitato
di monitoraggio, di non richiedere  l'attivazione  del  c.d.  «limite
speciale» per la variabile «Paese Argentina», gia' prevista dal Piano
annuale 2019; 
  Considerata l'esigenza di rafforzare ulteriormente,  in  un  quadro
stabile   ed   organico,   l'azione   di   supporto   all'export    e
all'internazionalizzazione delle  imprese,  in  relazione  al  mutato
contesto di mercato e alla crescente richiesta di  assicurazione  dei
crediti all'esportazione, anche attraverso il ricorso  alla  garanzia
dello Stato in favore di Sace S.p.a. per rischi non di mercato; 
  Considerato che la Sace S.p.a., con una istanza in data 23  gennaio
2020, ha presentato richiesta di  concessione  della  garanzia  dello
Stato con applicazione del «limite speciale» per una  operazione  nel
settore della Difesa con  controparte  MOF  Egitto,  gia'  deliberata
dalla societa' in data 27 novembre 2019 condizionatamente al rilascio
della garanzia medesima (c.d. «garanzia proporzionale in eccedente»); 
  Considerato che la suddetta operazione, ricompresa  nella  pipeline
della Sace S.p.a. per il 2019, trova riferimento nel citato documento
«Piano annuale 2019», e che per tale operazione, e'  riconosciuto  un
positivo impatto sull'economia  italiana  (stimato  in  circa  741,48
milioni di euro in termini di PIL e in 12.468 in  termini  di  Unita'
lavorative annue -  ULA,  applicando  il  modello  di  analisi  della
delibera n. 51 del 2016); 
  Vista la delibera del 21 novembre 2019,  n.  75  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020) con la quale il CIPE:  a)
ha stabilito che anche per il 2019, in considerazione  degli  impatti
sull'economia  italiana  e  delle  ricadute  sul  sistema  produttivo
nazionale, restano confermate: le previsioni  contenute  nell'art.  2
della delibera n. 51 del 2016 e al punto 1 della successiva  delibera
n. 34 del 2018 relativamente alle operazioni  e  rischi  assicurabili
nel settore crocieristico; le previsioni contenute al punto  2  nella
delibera n. 34  del  2018  relativamente  alle  operazioni  e  rischi
assicurabili nel settore della difesa  con  controparte  sovrana;  le
previsioni contenute al  punto  4  della  delibera  n.  34  del  2018
relativamente alle operazioni e rischi assicurabili riferite al Paese
Egitto con controparte sovrana; b) ha approvato ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della delibera n. 51  del  2016,  numero  6  operazioni  con
applicazione del «limite speciale» nel settore crocieristico; 
  Considerato che, sulla base della verifica istruttoria condotta dai
Ministeri proponenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della  richiamata
delibera di questo Comitato n. 51 del 2016,  la  suddetta  operazione
risulta compatibile con i principi e i limiti  gia'  fissati  per  il
settore della Difesa e per la controparte Egitto dalla delibera n. 34
del 2018, che vengono riconfermati per il 2019 con la citata delibera
n. 75 del 2019; 
  Considerato che, ai fini della concessione della garanzia  su  tale
operazione, e' stato acquisito il parere di IVASS ai sensi  dell'art.
6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, la quale, con nota
n. 0069426/20, dell'11 marzo  2020,  ha  rilevato  come  l'assunzione
dell'impegno  derivante  dalla  suddetta  operazione  determina:   un
elevato rischio di concentrazione in capo  a  SACE  per  effetto  del
superamento della soglia di attivazione  fissata  con  riguardo  alla
variabile controparte sovrana Egitto con  rating  B;  il  superamento
della portata massima (limite percentuale) a carico dello  Stato  per
le variabili controparte e paese. Per quanto riguarda il settore, nel
caso  in  cui  venissero  considerate  le  controparti  sovrane,   il
superamento della portata massima percentuale si verificherebbe anche
per tale variabile. Pertanto,  sulla  base  dell'iter  approvato  dal
Comitato del 4 novembre 2016, la concessione del limite  speciale  e'
condizionata all'approvazione dell'operazione in deroga da parte  del
CIPE. Sulla base dei criteri di valutazione fissati dal  Comitato  di
monitoraggio, IVASS ha altresi' rilevato  la  congruita'  del  premio
riconosciuto allo Stato; 
  Considerato che la «Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici
S.p.a.»  (CONSAP)  -  gestore  del  Fondo  -  con  comunicazione   n.
0045625/20 del 5 marzo 2020 ha rappresentato che, tenuto conto  delle
perdite attese complessivamente stimate in 1.365,26 milioni di  euro,
comprensive dell'Add  On  di  140,21  milioni  di  euro,  le  risorse
finanziarie del Fondo pari  a  1.591,95  milioni  di  euro  risultano
adeguate per la concessione della garanzia dello Stato  in  relazione
alla  operazione  in  oggetto,  con  disponibilita'  residue  per  il
rilascio di ulteriori garanzie pari a 226,69 milioni di euro; 
  Vista la nota con la quale e' stata trasmessa la proposta  a  firma
congiunta dei Ministri dell'economia e delle finanze e  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, acquisita  agli  atti  di
questo  Comitato   con   protocollo   n.   DIPE-0002491-A-11/05/2020,
concernente l'approvazione di una operazione di  supporto  all'export
nel  settore  della  Difesa  con  controparte  sovrana  Egitto,   che
determina il superamento della portata massima a carico  dello  Stato
con riferimento alle variabili Controparte e Paese; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera del 28 novembre 2018, n. 82,
art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019); 
  Vista la nota prot. DIPE n. 2578-P del 14 maggio 2020,  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base della odierna seduta del Comitato; 
  Su proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze  e
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                              Delibera: 
 
  in ragione degli impatti positivi sull'economia  italiana,  per  le
motivazioni  riportate  nelle  premesse,  e'  approvata  l'operazione
riferita al settore della Difesa con controparte sovrana Egitto, gia'
deliberata da Sace S.p.a. in data 27 novembre 2019  e  specificamente
indicata nella allegata tabella 1 che  costituisce  parte  integrante
della presente delibera, la  quale  determina  il  superamento  della
portata massima dell'esposizione a carico dello Stato con riferimento
alle variabili Controparte e Paese. 
 
    Roma,14 maggio 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il Segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 975