Art. 4 Accertamento delle competenze 1. Al completamento dei singoli corsi di formazione, ogni candidato sostiene un esame teorico-pratico, differente a seconda delle specifiche abilitazioni da acquisire, dinanzi ad una commissione esaminatrice costituita conformemente a quanto previsto al punto 5.1.2 della scheda 6. Al riguardo, ciascun centro di formazione autorizzato dovra' inoltrare apposita richiesta alla Capitaneria di porto giurisdizionalmente competente per territorio, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data in cui saranno sostenuti gli esami, specificandone la tipologia, ai fini della regolare costituzione della relativa commissione esaminatrice. 2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di trenta domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della durata non superiore a sessanta minuti, ed una prova pratica della durata di trenta minuti. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove hanno esito favorevole. 3. Al candidato che superera' l'esame verra' rilasciato un attestato conforme al modello approvato con decreto 26 luglio 2010 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2010).