Art. 4 
 
                    Accertamento delle competenze 
 
  1. Al completamento dei singoli corsi di formazione, ogni candidato
sostiene  un  esame  teorico-pratico,  differente  a  seconda   delle
specifiche abilitazioni da  acquisire,  dinanzi  ad  una  commissione
esaminatrice costituita conformemente  a  quanto  previsto  al  punto
5.1.2 della scheda 6.  Al  riguardo,  ciascun  centro  di  formazione
autorizzato dovra' inoltrare apposita richiesta alla  Capitaneria  di
porto giurisdizionalmente competente per territorio, con almeno dieci
giorni di anticipo rispetto alla data in cui  saranno  sostenuti  gli
esami,  specificandone  la  tipologia,   ai   fini   della   regolare
costituzione della relativa commissione esaminatrice. 
  2. L'esame di cui al comma  1,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato B, si articola in una  prova  scritta  (test  di trenta
domande  a  risposta  multipla  con  cinque  differenti  ipotesi   di
risposta), della durata non superiore a sessanta minuti, ed una prova
pratica della durata di trenta minuti. Per la prova scritta, ad  ogni
risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende  superata
se si raggiunge il punteggio minimo  di  21  (21/30).  Per  la  prova
pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo  la  scala
tassonomica riportata in allegato D  e  si  intende  superata  se  si
raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala  numerica  6).
L'esame e' superato se entrambe le prove hanno esito favorevole. 
  3.  Al  candidato  che  superera'  l'esame  verra'  rilasciato   un
attestato conforme al modello approvato con decreto  26  luglio  2010
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196  del  23  agosto
2010).