Art. 5 Rilascio e rinnovo del certificato 1. La domanda per il rilascio del «certificato per istruttore certificato» e' presentata alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade la residenza dell'interessato, allegando alla stessa l'attestato di cui al precedente comma 3 dell'art. 4. 2. Il certificato, conforme al modello approvato con decreto 26 luglio 2010 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2010) ha validita' quinquennale, decorrente dalla data di rilascio dell'attestato di superamento del corso, e riporta la specifica tipologia dell'abilitazione conseguita (ship security, port security, ship & port security). 3. Per il rinnovo della certificazione di istruttore certificato - sia essa relativa al punto 5.1.1 che 5.1.3 della scheda 6 - gli interessati dovranno frequentare un corso di aggiornamento, cosi' come previsto dal punto 5.1.4 della citata scheda, della durata di otto ore secondo il programma riportato in allegato E. Il corso sara' erogato dai centri di formazione autorizzati di cui al precedente art. 3 e potra' essere frequentato nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato. Al corso di aggiornamento puo' essere ammesso un numero di istruttori certificati non superiore a dieci e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata. 4. La domanda per il rinnovo dell'abilitazione di istruttore certificato e' presentata alla Capitaneria di porto che ha rilasciato il certificato di cui si chiede il rinnovo, allegando alla stessa: l'attestato di frequenza del corso di aggiornamento conforme al modello di cui all'allegato F del presente decreto; e copia dei verbali di almeno dieci sessioni d'esame relative all'attivita' didattica eseguita nel periodo di validita' del certificato di cui si chiede il rinnovo. 5. Il rinnovo del certificato per istruttore certificato e' effettuato mediante l'annotazione sul retro dello stesso dell'estensione di validita' per ulteriori cinque anni.