Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I centri di formazione privati gia' autorizzati allo svolgimento
dei corsi per istruttore certificato qualora intendano continuare  ad
erogare i suddetti corsi devono presentare entro trenta giorni  dalla
data di  pubblicazione  del  presente  decreto,  formale  istanza  di
riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 3. 
  2. I possessori di certificato rilasciato dal Comando generale  del
Corpo delle capitanerie  di  porto  richiederanno  il  rinnovo  della
propria certificazione secondo il disposto dell'art. 5, comma  3.  La
domanda per il rinnovo dell'abilitazione di istruttore certificato e'
presentata alla Capitaneria di porto nella cui  giurisdizione  ricade
la residenza dell'interessato, dandone conoscenza al Comando generale
delle capitanerie di porto - Reparto VI - Ufficio 4°. 
  3. Nelle more dell'attuazione del presente provvedimento  e  tenuto
conto  dell'emergenza  sanitaria  COVID-19  tuttora  in   corso,   le
certificazioni  scadenti  nel  corso  del  corrente  anno,  sono   da
ritenersi valide fino al 31 dicembre 2021. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 agosto 2020 
 
                                    Il Comandante generale: Pettorino