Art. 6 Disposizioni transitorie 1. I centri di formazione privati gia' autorizzati allo svolgimento dei corsi per istruttore certificato qualora intendano continuare ad erogare i suddetti corsi devono presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, formale istanza di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 3. 2. I possessori di certificato rilasciato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto richiederanno il rinnovo della propria certificazione secondo il disposto dell'art. 5, comma 3. La domanda per il rinnovo dell'abilitazione di istruttore certificato e' presentata alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade la residenza dell'interessato, dandone conoscenza al Comando generale delle capitanerie di porto - Reparto VI - Ufficio 4°. 3. Nelle more dell'attuazione del presente provvedimento e tenuto conto dell'emergenza sanitaria COVID-19 tuttora in corso, le certificazioni scadenti nel corso del corrente anno, sono da ritenersi valide fino al 31 dicembre 2021. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 agosto 2020 Il Comandante generale: Pettorino