Art. 2
Criteri di riparto e modalita' di utilizzo
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2034, sono assegnate a Province e Citta'
metropolitane per interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico sulla base dei seguenti criteri utilizzati
in pari misura e ponderazione:
a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado presenti in ciascuna provincia e citta'
metropolitana, nella misura del 50%;
b) numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per scuole
secondarie di secondo grado presenti nelle province e citta'
metropolitane, nella misura del 50%.
2. Gli importi spettanti alle Province e alle Citta' metropolitane,
sulla base dei criteri di cui al comma 1, sono definiti con decreto
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. L'attribuzione del contributo sulla base dei criteri di cui al
comma 1 assicura, nel periodo di riferimento del decreto, il rispetto
dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle
Province e Citta' metropolitane appartenenti alle regioni ivi
indicate.
4. Entro i successivi quaranta giorni dall'adozione del decreto di
cui al comma 2, le Province e le Citta' metropolitane sono tenute a
presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che
intendono realizzare nei limiti delle risorse a ciascuna spettante,
individuati prioritariamente:
a) nell'ambito della programmazione triennale 2018-2020;
b) nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito di
verifiche di vulnerabilita' sismica gia' espletate sugli edifici
ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
c) nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito delle
indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
d) nell'ambito di ulteriori interventi urgenti per garantire
l'agibilita' delle scuole e il diritto allo studio in ambienti
sicuri.
5. L'elenco degli interventi di cui al comma 4 e' approvato con
decreto del Ministro dell'istruzione. Con il medesimo decreto sono,
altresi', individuati i termini di aggiudicazione dei relativi
interventi.