Art. 2 
 
             Criteri di riparto e modalita' di utilizzo 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 63, della legge 27  dicembre
2019, n. 160, nel limite massimo di 90 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni  dal  2022  al  2034,  sono  assegnate  a  Province   e   Citta'
metropolitane  per  interventi  di  manutenzione   straordinaria   ed
efficientamento energetico sulla base dei seguenti criteri utilizzati
in pari misura e ponderazione: 
    a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie
di  secondo  grado  presenti   in   ciascuna   provincia   e   citta'
metropolitana, nella misura del 50%; 
    b) numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico  per  scuole
secondarie  di  secondo  grado  presenti  nelle  province  e   citta'
metropolitane, nella misura del 50%. 
  2. Gli importi spettanti alle Province e alle Citta' metropolitane,
sulla base dei criteri di cui al comma 1, sono definiti  con  decreto
del  Ministro  dell'istruzione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   entro novanta   giorni   dalla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  3. L'attribuzione del contributo sulla base dei criteri di  cui  al
comma 1 assicura, nel periodo di riferimento del decreto, il rispetto
dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
in materia di assegnazione differenziale di risorse  aggiuntive  alle
Province  e  Citta'  metropolitane  appartenenti  alle  regioni   ivi
indicate. 
  4. Entro i successivi quaranta giorni dall'adozione del decreto  di
cui al comma 2, le Province e le Citta' metropolitane sono  tenute  a
presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che
intendono realizzare nei limiti delle risorse a  ciascuna  spettante,
individuati prioritariamente: 
    a) nell'ambito della programmazione triennale 2018-2020; 
    b) nell'ambito degli interventi resisi  necessari  a  seguito  di
verifiche di vulnerabilita'  sismica  gia'  espletate  sugli  edifici
ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2; 
    c) nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito  delle
indagini diagnostiche su solai e controsoffitti; 
    d) nell'ambito di  ulteriori  interventi  urgenti  per  garantire
l'agibilita' delle scuole  e  il  diritto  allo  studio  in  ambienti
sicuri. 
  5. L'elenco degli interventi di cui al comma  4  e'  approvato  con
decreto del Ministro dell'istruzione. Con il medesimo  decreto  sono,
altresi',  individuati  i  termini  di  aggiudicazione  dei  relativi
interventi.