Art. 3 Modalita' di rendicontazione e monitoraggio 1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo: a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario; b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle spese maturate dall'ente cosi' come risultanti dal sistema di cui al comma 4, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione. 2. Le economie di gara non sono nella disponibilita' dell'ente locale e sono destinate a ulteriori interventi che dovranno essere autorizzati con apposito successivo decreto del Ministro dell'istruzione. 3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica delle Province e delle Citta' metropolitane e sono gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 4. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «LB 2020 - comma 63 - Efficientamento energetico scuole». 5. La documentazione di cui al comma 1 del presente decreto e' inserita nel sistema di monitoraggio del Ministero dell'istruzione.