Art. 4
Revoche e controlli
1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto
dei termini di aggiudicazione fissati con il decreto del Ministro
dell'istruzione di cui all'art. 2, comma 5, e nel caso di violazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 accertate a seguito di attivita' di monitoraggio.
2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato
risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale, regionale o
comunitario per le stesse finalita'.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse
ricevute dagli enti locali beneficiari ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera a), del presente decreto sono versate da parte delle Province
o delle Citta' Metropolitane all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo di cui all'art. 11, comma 4-sexies, del
decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese.
Roma, 7 luglio 2020
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Fraccaro
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro dell'istruzione
Azzolina
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
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