Art. 4 Revoche e controlli 1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di aggiudicazione fissati con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'art. 2, comma 5, e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attivita' di monitoraggio. 2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale, regionale o comunitario per le stesse finalita'. 3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute dagli enti locali beneficiari ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte delle Province o delle Citta' Metropolitane all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Roma, 7 luglio 2020 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Fraccaro Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro dell'istruzione Azzolina Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1776