Art. 4 
 
                         Revoche e controlli 
 
  1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato  rispetto
dei termini di aggiudicazione fissati con  il  decreto  del  Ministro
dell'istruzione di cui all'art. 2, comma 5, e nel caso di  violazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50 accertate a seguito di attivita' di monitoraggio. 
  2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato
risulti assegnatario di altro finanziamento  nazionale,  regionale  o
comunitario per le stesse finalita'. 
  3. Nelle ipotesi di revoca di cui  ai  commi  1  e  2,  le  risorse
ricevute dagli enti locali beneficiari ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera a), del presente decreto sono versate da parte delle Province
o delle Citta' Metropolitane all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo di cui all'art. 11, comma  4-sexies,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  recante  ulteriori  misure
urgenti per la crescita del Paese. 
    Roma, 7 luglio 2020 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                     Il Sottosegretario di Stato 
                              Fraccaro 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
                     Il Ministro dell'istruzione 
                              Azzolina 
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
1776