IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera
continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei
titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio  2020  con  cui  sono  stati
modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di
corresponsione delle provvigioni di collocamento; 
  Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio  2020  («decreto
cornice»  per  l'anno  finanziario  2020),  emanato   in   attuazione
dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398
del 2003; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli  atti  relativi  alle  operazioni  di  cui  decreto  ministeriale
sopraindicato; 
  Visto  il  decreto  15  gennaio  2015  contenente  norme   per   la
trasparenza nel collocamento nei titoli di Stato (di seguito «decreto
trasparenza»); 
  Ritenuta l'opportunita' di definire  con  maggiore  chiarezza,  per
quali tipologia di aste le provvigioni dovranno  essere  corrisposte,
nonche' il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini  della
corresponsione delle provvigioni dovute per  la  partecipazione  alle
aste ordinarie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 6, comma 4, del decreto di massima viene modificato nel modo
seguente: 
    «Detta provvigione verra'  corrisposta  trimestralmente,  per  il
tramite della Banca d'Italia, e sara' calcolata esclusivamente per le
aste di cui al Titolo II (aste ordinarie), che regolano  in  ciascuno
dei primi tre trimestri di ogni anno, sulla  base  di  una  quota  di
sottoscrizione minima pari al 3% dell'ammontare totale emesso in ogni
singola asta ordinaria o  sulla  base  dell'ammontare  effettivamente
sottoscritto se inferiore a detta quota minima. Al  quarto  trimestre
la  provvigione  verra'   corrisposta   sulla   base   dell'ammontare
effettivamente sottoscritto nel corso dell'intero anno solare, fino a
un massimo del 5% dell'ammontare totale emesso in ogni  singola  asta
ordinaria,  al  netto  di  quanto  gia'  corrisposto  nei  primi  tre
trimestri. La  misura  percentuale  delle  provvigioni  dovute  viene
definita nei rispettivi decreti di emissione. Per  la  determinazione
di tale misura, si fara' riferimento alla vita residua dei titoli».